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16.2002.66 • TRAC TI 16.2002.66 Generato dall'IA

Wage Garnishment Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numero d'incarto 16.2002.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's dismissal of their request to seize the appellee's wages to cover an unpaid municipal fine for fuel spillage, but the appellate court declared the appeal null because the filing failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedure, only expressing disagreement with the initial ruling, and further ruled that any documentation submitted after the initial decision was inadmissible; consequently, the appeal was rejected, and costs were imposed on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, OTLEF; Wage Garnishment Appeal Dismissed for Procedural Defects: 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 17 giugno 2002 di __________ è nullo.

Parole chiave

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pignoramento del salario spese di procedura motivi di cassazione costi salariali abbandono definitivo del procedimento procedura contenziosa civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the decision, forming the basis for the cassation procedure that resulted in the declaration of nullity.

art. 148 CPC

Cited in the preamble and applied in order 2 to determine the allocation of costs.

OTLEF

Cited in the preamble as the basis for handling costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00066 · Lugano 30 luglio 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 17 giugno 2002 presentato da

__________ rappr. da __________ Contro

la decisione 10 giugno 2002 con cui il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto l'istanza di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) presentata il 13 maggio 2002 nei confronti di

__________

il cui oggetto era lo stipendio o altro tipo di remunerazione percepito dal convenuto presso la ditta __________, sino a concorrenza dell'importo di fr. 1'160.20;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 10 giugno 2002 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto l'istanza 13 maggio 2002 con la quale __________ ha chiesto il sequestro dello stipendio, o di altro tipo di remunerazione, percepito da __________ presso la datrice di lavoro __________ sino a concorrenza dell'importo indicato, indicando come titolo del credito: *multa polizia per spargimento carburante per la città di __________;*

che per il primo giudice l'istante non ha provato la causa del sequestro e neppure l'esistenza del credito, a sostegno del quale non ha prodotto nessun documento;

che con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che, ammessa l'impugnabilità della decisione negativa di un'istanza di sequestro (CEF

17 ottobre 1997 in re M./F), va anzitutto osservato che la documentazione presentata dalla ricorrente dopo l'emanazione della decisione dev'essere estromessa dall’incarto, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che comunque giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 16 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disaccordo sul mancato accoglimento dell'istanza;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 17 giugno 2002 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria