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16.2002.64 • TRAC TI 16.2002.64 Generato dall'IA

Estate Improvement Contribution Enforcement Challenge Admissibility

Numero d'incarto 16.2002.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual opposed an enforcement order for improvement contributions owed by an estate, resulting in a summary procedure where the first judge rejected the opposition after the debtor failed to appear, despite the debtor having submitted a late request for adjournment due to health issues and later characterizing the appeal as a request to modify the adjournment ruling under a specific procedural article. The court dismissed the matter, holding that the procedural rule cited for modifying the prior interlocutory order only applies before a judgment on the merits is issued; once the opposition was definitively rejected, the proper avenue for challenge was an appeal or cassation appeal, leading to the inadmissibility of the improperly framed challenge and subsequent striking of the case from the rolls.

Regesto Legislator

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Art. 95 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Estate Improvement Contribution Enforcement Challenge Admissibility: The court dismissed the matter, holding that the procedural rule cited for modifying the prior interlocutory order only applies before a judgment on the merits is issued; once the opposition was definitively rejected, the proper avenue for challenge was an appeal or cassation appeal, leading to the inadmissibility of the improperly framed challenge and subsequent striking of the case from the rolls.

Parole chiave

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questioni processuali autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere contributo opposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

The appeal was dismissed on the merits, in application of this procedural rule regarding simplified judgment.

art. 327 segg. CPC

These articles were referenced in the preamble to the decision before the operative part, likely indicating the general law applicable to the appeal procedure being decided upon.

art. 331 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited in relation to the application of Art. 313 bis CPC for the dismissal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00064 · Lugano 1° ottobre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il "ricorso" 8 luglio 2002 presentato da

__________ per conto della __________ Contro

un'ordinanza 25 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, emanata nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 aprile 2002 dal

__________ patr. dallo studio legale __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 aprile 2002 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificato alla Comunione ereditaria fu __________ per l’incasso di fr. 5'976.- oltre interessi e tassa di diffida, corrispondenti a contributi di miglioria dallo stesso dovuti, unitamente alla sorella __________ nella loro qualità di membri della menzionata successione, proprietaria della particella n. __________RFD __________;

che al contraddittorio, fissato per il 25 giugno 2002, il convenuto non è comparso;

che con sentenza 25 giugno 2002 il segretario assessore, respinta lo stesso giorno una domanda di rinvio dell’udienza formulata dal convenuto per motivi di salute, ha accolto l’istanza sulla base della documentazione prodotta dall'ente, rimasta incontestata da parte degli escussi;

che con scritto 8 luglio 2002, intitolato *ricorso* e quindi trasmesso per competenza a questa Camera, __________ insorge contro l’ordinanza 25 giugno 2002 con la quale il segretario assessore non gli ha concesso il rinvio dell’udienza, ritenendo l'analoga domanda tardiva poiché pervenuta immotivatamente alla pretura soltanto il giorno stesso dell’udienza;

che, richiesto da questa Camera di voler produrre procura sottoscritta da __________ il ricorrente -con scritti 2, rispettivamente 3 settembredichiara di non voler *ricorrere* contro la sentenza del Segretario assessore, malgrado l'intestazione del suo allegato 8 luglio 2002: espone in particolare che la sua intenzione è semplicemente quella di chiedere al primo giudice che *l'ordinanza inappellabile* di non accoglimento della domanda di rinvio venga modificata in virtù dell'art. 95 cpv. 2 CPC;

che tuttavia, la norma invocata, intesa effettivamente alla modifica di determinate decisioni di natura processuale, è sì di competenza del giudice che ha emesso un'ordinanza, ma solo fintanto che quel giudice non si è pronunciato sul merito della controversia, ossia finché non è stata emessa la sentenza relativa alle domande di causa, ciò che in concreto è avvenuto con la contemporanea decisione di rigetto dell'opposizione;

che infatti, da quel momento in poi, la parte soccombente -in linea di principioha solo la possibilità di impugnare la sentenza con uno dei rimedi di diritto devolutivi previsti dal Codice di procedura (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag.

49 - 50): in concreto e a dipendenza della natura della lite e dell'importo in contestazione, con un ricorso per cassazione;

che ne consegue, accanto all'irricevibilità dell'impugnazione poiché la Camera non ha facoltà di applicare la norma specificamente invocata, la desistenza del ricorrente che ha rinunciato in modo esplicito ad appellarsi a uno dei motivi di cassazione di cui all'art. 327 CPC e lo stralcio dai ruoli del ricorso;

che comunque, evaso il ricorso in applicazione dell'art. 313 bis CPC (in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), non v'è motivo per prelevare spese o tassa di giustizia.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 8 luglio 2002 di __________ è stralciato dai ruoli.

2.Non si prelevano tasse, né spese.

3. Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria