Appeal Against Inadmissible Reconsideration Request Regarding Protective Interdiction Jurisdiction Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a lower appellate court's decision that declared inadmissible a request for reconsideration of a judgment against the litigant's son, which had partially upheld an appeal concerning the annulment of a protective interdiction previously placed on the son. The Supreme Cassation Chamber found that it lacked jurisdiction to hear the appeal because, according to the relevant procedural code, it is competent only for appeals against decisions of lower courts like justices of the peace or single judges, not against sentences issued by a chamber of the appellate court itself. Consequently, the appeal was declared inadmissible, with no fees or costs assessed due to the particular nature of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Against Inadmissible Reconsideration Request Regarding Protective Interdiction Jurisdiction Dispute: The Supreme Cassation Chamber found that it lacked jurisdiction to hear the appeal because, according to the relevant procedural code, it is competent only for appeals against decisions of lower courts like justices of the peace or single judges, not against sentences issued by a chamber of the appellate court itself. Consequently, the appeal was declared inadmissible, with no fees or costs assessed due to the particular nature of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court invoked these articles as the basis for judging the appeal, concluding that the appeal was inadmissible.
This article was cited regarding the power of the court to reject the appeal without notifying the counterparty if it is inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00061 · Lugano 29 luglio 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il *reclamo (legge e diritto)*
5 luglio 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 21 giugno 2002 della prima Camera civile del Tribunale d'appello emanata nell'ambito della domanda di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio della ricorrente, __________ (__________)
esaminati gli atti,
in fatto e in diritto: che con sentenza 13 maggio 2002 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello inoltrato da __________ il 13 maggio 2002, ha annullato la decisione 11 maggio 2001 con la quale l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio, __________;
che la domanda di riesame di questa decisione, formulata da __________ il 10 giugno 2002, è stata dichiarata irricevibile con sentenza 21 giugno 2002 della prima Camera civile;
che contro questa decisione __________ è insorta con reclamo 5 luglio 2002, chiedendo a questa Camera l'annullamento della sentenza della prima Camera civile *per imparzialità, arbitrio di legge e diritto e favoreggiamento*, con il conseguente accoglimento della sua domanda di riesame;
che la Camera di cassazione civile è competente a giudicare i ricorsi inoltrati contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 cpv.
1 CPC);
che pertanto, trattandosi di una sentenza della prima Camera civile, non è data la competenza di questa Camera ad esprimersi sul ricorso contro la stessa presentato da __________;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo 5 luglio 2002 __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla prima Camera civile del Tribunale appello.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria