Employee v. Former Employer (Unpaid Salary Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee sued their former employer seeking unpaid salary totaling CHF 2,751.75, which a lower court granted, confirming the employment period as January 24 to March 31, 2000. The appellate court deemed the subsequent appeal for cassation invalid because the appellant failed to specify, in accordance with procedural rules, the factual or legal grounds supporting the appeal against the lower court's findings, instead merely expressing general dissatisfaction, leading the court to declare the appeal void due to lack of proper motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC, art. 329 cpv. 3 CPC; Employee v. Former Employer (Unpaid Salary Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds): The appellate court deemed the subsequent appeal for cassation invalid because the appellant failed to specify, in accordance with procedural rules, the factual or legal grounds supporting the appeal against the lower court's findings, instead merely expressing general dissatisfaction, leading the court to declare the appeal void due to lack of proper motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited for the removal of documentation attached to the appeal as it was produced in violation of this article.
Cited to establish the requirements for a valid appeal for cassation, which the current appeal failed to meet.
Cited as the basis for applying Art. 313 bis CPC to the appeal for cassation procedure.
Cited as the basis allowing the Chamber to reject the appeal with a brief motivation due to inadmissibility.
Cited generally in reference to the applicable rules for the pronouncement on the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the nullity of the act if requirements are not met, although the nullity itself is ordered under Art. 321/329 cpv. 2 CPC.
Cited to justify the application of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00058 · Lugano 8 luglio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 giugno 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 18 giugno 2002 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 7 novembre
2001 da
__________ rappr. dal __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda ridotta in corso di causa a fr. 2'751.75 e così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 7 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________, presso la quale ha lavorato dal 24 gennaio al 6 marzo 2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori - domanda in seguito ridotta a fr. 2'751.75- corrispondenti al salario residuo che la convenuta non intende riconoscere;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la durata del rapporto di lavoro dal 24 gennaio al 31 marzo 2000, data per la quale la datrice di lavoro ha validamente disdetto il contratto (scaduto ormai il periodo di prova), ha condannato quest'ultima al pagamento di fr. 2'751.75 lordi oltre interessi del 5% dal 5 aprile 2000;
che con ricorso 24 giugno 2002, dal quale deve essere estromessa la documentazione allegata al medesimo poiché prodotta in urto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo o di cassazione invocato: caso contrario, l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto l'esposto 24 giugno 2002 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito all'accoglimento della tesi di controparte, non tenendo conto dei fatti da lei addotti;
che in concreto, non solo è impossibile individuare i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato, ma si può concludere che non v'è motivazione alcuna;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dell'impugnazione, senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora essa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 24 giugno 2002 __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tassa e da spese.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria