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16.2002.55 • TRAC TI 16.2002.55 Generato dall'IA

Execution Proceeding Nullity Due to Untimely Appeal

Numero d'incarto 16.2002.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought the rejection of an opposition to an execution proceeding based on a debt acknowledgment, but the lower court declared the initial application null because it was signed by only one representative when company regulations required two signatures. The appellate court dismissed the subsequent appeal for cassation as inadmissible because it was filed significantly past the ten-day statutory deadline for such appeals, further noting that the core issue of the application's nullity, based on the single signature on the document before the first judge, was factually correct, regardless of a second signature appearing on a different copy of the instance.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Execution Proceeding Nullity Due to Untimely Appeal: The appellate court dismissed the subsequent appeal for cassation as inadmissible because it was filed significantly past the ten-day statutory deadline for such appeals, further noting that the core issue of the application's nullity, based on the single signature on the document before the first judge, was factually correct, regardless of a second signature appearing on a different copy of the instance.

Parole chiave

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riconoscimento di debito nullità del contratto documento unico opposizione tardiva termine legale domanda di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Cited to justify the Chamber's ability to reject the appeal with brief reasoning because it was inadmissible.

art. 148 CPC

Applied to impose court costs on the appellant due to being the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00055 · Lugano 5 luglio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 7 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 marzo 2002 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato avendo accertato la nullità dell'istanza

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 6 marzo 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'059.40 oltre accessori, sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto dall'escussa il 4 maggio 2001;

che con sentenza 7 maggio 2002 (intimata quel giorno medesimo) il segretario assessore, preso atto che l'istanza è stata sottoscritta da una sola persona, mentre le risultanze del Registro di commercio attestano che gli organi della società istante hanno tutti diritto di firma collettiva a due, ha concluso alla nullità dell'istanza siccome sottoscritta da persona priva della necessaria legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC);

che con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio sostenendo la validità dell'istanza in quanto sottoscritta da due persone legittimate a rappresentare la società sulla base della procura allegata all'istanza e producendo fotocopia di un esemplare dell'istanza 6 marzo 2002;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che nel caso concreto è fuori di dubbio che al momento dell'inoltro del ricorso (19 giugno 2002 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale decorrenza del termine di giacenza (7 giorni), era ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame;

che comunque, quanto alla nullità dell'istanza, può essere abbondanzialmente osservato che effettivamente l'originale della stessa inviato alla Pretura e assunto all'incarto reca una sola firma, ciò che ha correttamente indotto il primo giudice a concludere nel senso indicato; né può essere determinante che un altro esemplare dell'istanza (ritornato per intimazione all'istante) sembri recare due firme, almeno per quanto è in grado di rivelare la sola fotocopia allegata al ricorso;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso

17 giugno 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse e spese, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria