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16.2002.54 • TRAC TI 16.2002.54 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal in Execution Proceeding Cost Allocation

Numero d'incarto 16.2002.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A litigant filed an appeal seeking the annulment of a lower court's decision which had provisionally upheld an opposition to an execution proceeding for the collection of professional fees and rent, based on the existence of a debt acknowledgment, and the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal due to an agreement reached between the parties. The court, noting the withdrawal documented by a signed agreement which also stipulated that each party would bear their own procedural costs, resolved to strike the appeal from the rolls, consequently ordering the appellant to cover the costs incurred for the appeal proceedings while compensating for recoverable fees.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Withdrawal in Execution Proceeding Cost Allocation: The court, noting the withdrawal documented by a signed agreement which also stipulated that each party would bear their own procedural costs, resolved to strike the appeal from the rolls, consequently ordering the appellant to cover the costs incurred for the appeal proceedings while compensating for recoverable fees.

Parole chiave

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ripartizione delle spese procedura di annullamento revoca dell'opposizione utile decisioni incidentali ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 CPC

Cited for the procedural decision to strike the appeal from the roll following the withdrawal by the appellant.

art. 148 CPC

Cited for the allocation of costs following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00054 · Lugano 9 ottobre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 aprile 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 7'785.10 oltre accessori -pretesa in seguito ridotta a fr. 6'000.- corrispondenti a prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultimo e alla pigione per la locazione di un locale commerciale;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, considerata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione agli atti alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l’istanza;

che __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 giugno 2002 di questa Camera;

che con scritto 2 ottobre 2002 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso per intervenuto accordo fra le parti, e meglio come risulta dalla lettera dalle stesse sottoscritta il 27 settembre 2002;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

352 CPC), tenuto conto che le parti si sono accordate anche nel senso che le spese rimangano a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 14 giugno 2002 __________ è stralciato dai ruoli.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria