Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2002.53 • TRAC TI 16.2002.53 Generato dall'IA

Former Employee v. Ex-Employer: Unpaid Wages and Thirteenth Month Calculation

Numero d'incarto 16.2002.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A former employee sued her ex-employer for unpaid wages, including compensation for unused vacation, public holidays, and a pro-rata thirteenth month salary, which the lower court partially granted, but incorrectly calculated the thirteenth month amount. The cassation court allowed the appeal, finding that the lower court had manifestly erred in applying the relevant collective bargaining agreement, which entitled the worker to a thirteenth month calculated at 50% of the gross monthly salary after one year of service, a condition met by the employment duration, and also noting that the higher amount claimed by the employee was implicitly admitted by the employer, leading to the award of a higher gross amount for the thirteenth month and consequently adjusting the total awarded sum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 lett. g CPC, Art. 12 CCNL, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Former Employee v. Ex-Employer: Unpaid Wages and Thirteenth Month Calculation: The cassation court allowed the appeal, finding that the lower court had manifestly erred in applying the relevant collective bargaining agreement, which entitled the worker to a thirteenth month calculated at 50% of the gross monthly salary after one year of service, a condition met by the employment duration, and also noting that the higher amount claimed by the employee was implicitly admitted by the employer, leading to the award of a higher gross amount for the thirteenth month and consequently adjusting the total awarded sum.

Parole chiave

Generato dall'IA
tredicesima arretrati di salario calcolo dell'indennità risarcitoria salario lordo contratto collettivo di lavoro prestazioni dell'assicurazione infortuni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. g CPC

This provision authorized the cassation appeal due to the manifest error in applying substantive law and evaluating the case files, leading to the annulment of the lower court's decision.

art. 332 cpv. 2 CPC

This provision was referenced in the reasoning leading to the substitution of the lower court's judgment, although it is related to the procedural outcome of accepting the appeal.

art. 417 lett. e CPC

This article governed the costs for the cassation proceedings, referenced when deciding on the outcome of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2002.00053 · Lugano 18 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2002 presentato da

__________ rappr. da____________________ __________ contro

la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 8 agosto 2001 nei confronti di

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'855.75 netti oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 agosto 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ presso la quale ha lavorato in qualità di cameriera dal 15 settembre 1999 al 31 marzo 2001 per un salario lordo mensile di fr. 3'500.-, per ottenere il pagamento di fr. 3'855.75 netti rivendicati a titolo di vacanze non godute e di giorni festivi non usufruiti durante il rapporto lavorativo, nonché quale tredicesima pro rata temporis per il 2001;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, sostenendo che la lavoratrice avrebbe già goduto in natura di tutte le vacanze alle quali aveva diritto, avendo peraltro effettuato meno ore di lavoro di quelle concordate, mentre non ha contestato in modo esplicito la posta del credito riguardante la tredicesima;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la lavoratrice ha diritto alla remunerazione di 22 giorni di vacanze non godute, ha riconosciuto a quest'ultima l'importo di fr. 2'566.65 lordi per le vacanze, oltre a fr. 175.- per festivi non goduti (giorni 1,5) e fr. 49.25 quale parte di tredicesima mensilità pro rata temporis, ossia per i primi tre mesi del 2001;

che, relativamente a quest'ultima posta, il primo giudice, riconoscendo all'istante il diritto a computare tale parte del salario in base alla percentuale del 25%, è tuttavia giunto a un credito ben inferiore a quello corrispondente, pari a fr. 218.75;

che con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC: essa contesta unicamente il calcolo della tredicesima di sua spettanza, ritenendo - con riferimento al __________ di categoria - di aver

diritto non al 25%, come indicato dal primo giudice, ma al 50% del salario lordo mensile, percentuale peraltro riconosciuta dalla convenuta;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che, al di là dell'accennato errore di calcolo, il Segretario assessore ha applicato in modo manifestamente errato l'art. 12 CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione: infatti, per tale norma il collaboratore ha diritto a una tredicesima mensilità calcolata nel 50% del salario mensile lordo, già a partire dal secondo anno di lavoro, ossia compiuto il primo anno d'attività (cfr. Comm. del CCNL 92, art. 34);

che, in concreto, tale presupposto è senz'altro dato dal momento che il contratto di lavoro è stato sciolto dopo un anno e mezzo, ossia proprio durante il secondo anno d'attività;

che comunque sia la percentuale di calcolo rivendicata dall'istante, sia l'importo corrispondente pari a fr. 437.50 sono sempre stati ammessi dalla datrice di lavoro, come appare inequivocabilmente dai documenti dell'incarto (doc. 1, 2 e D);

che, per questo unico punto, la sentenza dev'essere annullata, avendo il primo giudice non solo applicato in modo manifestamente errato il diritto sostanziale, ma avendo valutato erroneamente gli atti della causa (art. 327 lett. g CPC), tenuto conto del fatto che -non fosse dato il diritto ad applicare la percentuale del 50%- prevarrebbe comunque la volontà delle parti, tornando applicabile l'art. 357 cpv. 2 (seconda frase) CO in base al quale valgono deroghe a un contratto collettivo di lavoro purché avvengano a favore dei lavoratori;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti dell'art. 332 cpv. 2 CPC, dev'essere riconosciuto all'istante un credito di fr. 437.50 (lordi) a titolo di tredicesima e non solo di fr. 49.35, di modo che l'istanza dev'essere accolta per l'importo al lordo di fr. 3'179.15 (fr. 2'566.65 a titolo di vacanze non godute, fr. 175.- per 1,5 giorni festivi e fr. 437.50 quale tredicesima pro rata temporis per il 2001), mentre il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 12 giugno 2002 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza __________ è condannata a versare a*

*__________ l'importo di fr. 3'179.15 lordi (da*

*dedursi, gli usuali oneri di legge), oltre interessi del 5% dal 1°*

*aprile 2001*.

II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. __________ verserà alla ricorrente l'importo di fr. 90.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria