Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prejudice in Debt Execution Opposition Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision which rejected a request for the provisional setting aside of an opposition to an execution proceeding initiated to collect a debt balance from an association, where the appellant was involved as the association's vice-president. The appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision, which dismissed the creditor's request, caused no detriment to the appellant personally or to the association being sued, as the absence of prejudice is a prerequisite for the admissibility of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prejudice in Debt Execution Opposition Ruling: The appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision, which dismissed the creditor's request, caused no detriment to the appellant personally or to the association being sued, as the absence of prejudice is a prerequisite for the admissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, contextually applying the procedure for the appeal.
Cited in the reasoning section to justify deciding the appeal with a short motivation, even though it is not explicitly repeated in the final orders, it relates to the procedural handling of the admissibility ruling.
Cited in the reasoning section to confirm the applicability of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00052 · Lugano 10 luglio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 12 giugno 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 aprile 2002 da
__________
nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta -e per essa dal vicepresidente __________ ial PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per conto del__________ __________ e, ossia nella sua qualità di vice presidente con diritto di firma individuale, per l'incasso di fr. 5'321.- oltre accessori corrispondenti al saldo passivo del conto corrente aperto dall'associazione presso l'istante;
che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non risultando dalla documentazione prodotta dall'istante nessun valido riconoscimento di debito;
che con scritto 12 giugno 2002 __________ -cui la Pretura ha intimato la decisione, risultando presidente dell'escussainsorge a titolo personale contro il predetto giudizio, sostenendo di aver lasciato __________ alla fine di luglio 1999 e di essere quindi estraneo alla lite;
che a prescindere da qualsiasi considerazione circa la legittimazione del ricorrente a rappresentare la parte convenuta, va rilevato che l'impugnazione in sé è in ogni caso irricevibile in quanto proposta contro una sentenza che non ha arrecato né al ricorrente personalmente, né all'associazione convenuta nessun pregiudizio, dal momento che il primo giudice ha respinto l'istanza proposta dalla controparte;
che infatti la presenza di uno svantaggio per la parte ricorrente costituisce un presupposto processuale che determina l'esistenza medesima del gravame (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 307, m. 6; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 60 - 61);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
12 giugno 2002 __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria