Defective Signature Voids Enforcement Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved a dispute over the balance of invoices for repair work, where a party sought rejection of the debtor's opposition to an enforcement order, leading the lower court to uphold the claim. On appeal, the appellate court nullified the initial claim and all subsequent proceedings, including the lower court's judgment, because the initial application, filed by a legal entity, was not properly signed as required by law and this defect was not cured by the appearance of a director whose authority to bind the entity individually was insufficient, thus constituting a fundamental procedural defect that voids the entire action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cpv. 1 CPC, Art. 55 CC, Art. 292 lett. f CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Defective Signature Voids Enforcement Proceedings: On appeal, the appellate court nullified the initial claim and all subsequent proceedings, including the lower court's judgment, because the initial application, filed by a legal entity, was not properly signed as required by law and this defect was not cured by the appearance of a director whose authority to bind the entity individually was insufficient, thus constituting a fundamental procedural defect that voids the entire action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part because the initial motion was declared null due to the lack of a procedural requirement identified under this article.
Cited generally as the legal basis for the cassation appeal procedure under which the decision was made.
Cited for the allocation of costs related to the judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00050 · Lugano 22 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella procedura promossa con istanza 30 maggio 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 maggio 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 1'086.45 corrispondenti al saldo delle fatture emesse il 30 settembre e il
29 ottobre 1999 per interventi di riparazione eseguiti presso l'esercizio pubblico gestito da quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo la difettosità dell'intervento di riparazione eseguito dalla società istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, trattando l'istanza secondo gli art.
291 e segg. CPC, ha condannato il convenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'istante, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al PE sopra menzionato;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, mentre con osservazioni 11 luglio 2002 la controparte chiede che il ricorso sia respinto;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che una persona giuridica -com'è in concreto l'istanteagisce nel processo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 38 cpv. 1 CPC; art. 55 CC);
che nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'istanza, contrariamente a quanto previsto dall'art. 292 lett. f CPC, non è sottoscritta da nessuno;
che simile carenza non è poi stata sanata dalla partecipazione all'udienza -per conto dell'istantedi __________ (direttore), non godendo quest'ultimo della facoltà di vincolare individualmente la società __________ poiché iscritto a Registro di commercio con firma collettiva a due, né essendo egli stato debitamente designato dalla società (e per essa dai suoi organi) a rappresentarla davanti al Giudice di pace;
che l'accertamento d'ufficio dell'assenza di un presupposto processuale può avvenire anche in sede di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e 4);
che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art.
142 cpv. 1 lett. a CPC);
che constatata la nullità dell’istanza 30 maggio 2000 in base all'art. 142 cpv. 2 CPC, ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza, rendendosi così inutile l'esame delle censure ricorsuali;
che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre al ricorrente non vengono assegnate ripetibili di questa sede, data l'irrilevanza delle censure proposte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
1. L’istanza
30 maggio 2000 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza.
2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria