Appeal Void for Failure to State Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision, which had granted the opposing party a claim for the value of a wedding dress that had been given to a laundry service for dyeing and was never returned; the appellate court declared the appeal void because the filing failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedural rules, merely expressing dissatisfaction with the outcome, rendering it impossible to evaluate the prerequisites for overturning the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Void for Failure to State Grounds: A party appealed a lower court's decision, which had granted the opposing party a claim for the value of a wedding dress that had been given to a laundry service for dyeing and was never returned; the appellate court declared the appeal void because the filing failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedural rules, merely expressing dissatisfaction with the outcome, rendering it impossible to evaluate the prerequisites for overturning the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis set of articles (related to cassation appeals) is referenced immediately before the pronouncement and is the basis for the decision to declare the appeal null.
This article is cited in the final orders as the basis for imposing costs on the losing party (the appellant).
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00049 · Lugano 24 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 6 giugno 2002 presentato da
__________ rappr. da __________ contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
20 dicembre 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'920.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande ridotte a fr. 1'280.- e così accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 20 dicembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della lavanderia __________ situato nel centro commerciale __________ di __________ alla quale aveva consegnato il suo vestito da sposa per essere tinteggiato, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'920.-, (ridotti in corso di causa a fr. 1'280.-), corrispondenti al valore dell'abito mai restituito dalla convenuta;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare delle deposizioni testimoniali che hanno tutte confermato la versione dei fatti fornita dall'istante e non contestata dalla convenuta –assente dal contraddittorio– ha accolto l’istanza;
che con scritto 6 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa l'esito della vertenza;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 6 giugno 2002 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria