Appeal Nullified for Failure to State Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that ordered payment of a contractual penalty following the purchaser's refusal to complete the purchase of a used vehicle, a claim the purchaser contested by asserting the signed document was intended to be a financing request, not a sales contract, due to essential error and deceit. The appellate court declared the appeal null because the written submission failed to meet the statutory requirements for a valid appeal for cassation, specifically by not presenting stated grounds of fact or law but merely reiterating the appellant's version of events, thereby making it impossible to assess the basis for overturning the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Nullified for Failure to State Grounds: The appellate court declared the appeal null because the written submission failed to meet the statutory requirements for a valid appeal for cassation, specifically by not presenting stated grounds of fact or law but merely reiterating the appellant's version of events, thereby making it impossible to assess the basis for overturning the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning that leads to the nullity of the appeal, referencing the requirements for a valid cassation appeal.
Cited as the procedural basis allowing the court to decide with a brief ruling regarding the inadmissibility (nullity) of the appeal.
Cited as the provision allowing the application of Art. 313 bis CPC to the cassation procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00048 · Lugano 24 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 18 luglio 2001 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'285.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che il 28 marzo 2001 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente per oggetto un veicolo Mercedes d'occasione (doc. A);
che avendo il convenuto rinunciato all'acquisto del veicolo (cfr. disdetta contratto 30 marzo 2001,doc. B), con istanza 18 luglio 2001 __________ ne ha postulato la condanna al pagamento di fr. 3'285.- corrispondenti alla pena convenzionale pattuita in caso di mora del compratore;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ed ha eccepito la nullità del contratto siccome viziato da errore essenziale e dolo, avendo egli discusso e inteso sottoscrivere una richiesta di finanziamento leasing per l’acquisto del veicolo (al quale ha rinunciato quel giorno medesimo) e non un contratto di compravendita come preteso dall'istante;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato i presupposti per un eventuale annullamento del contratto di compravendita, in particolare non quelli del dolo e dell’errore essenziale;
che con “ricorso” 5 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2002 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria