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16.2002.46 • TRAC TI 16.2002.46 Generato dall'IA

Claim for Advertising Fees Dismissed on Procedural Grounds

Numero d'incarto 16.2002.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual sued for payment of Fr. 530 plus accessories for advertising services, but the lower court rejected the claim, siding with the defendant who asserted payment was rendered through complimentary show tickets, as per an agreement. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify grounds of fact or law supporting the cassation as required by procedural rules, instead merely reiterating a contested version of the facts which was already rejected by the lower court after the appellant's absence from the initial hearing, thus rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Claim for Advertising Fees Dismissed on Procedural Grounds: 530 plus accessories for advertising services, but the lower court rejected the claim, siding with the defendant who asserted payment was rendered through complimentary show tickets, as per an agreement. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify grounds of fact or law supporting the cassation as required by procedural rules, instead merely reiterating a contested version of the facts which was already rejected by the lower court after the appellant's absence from the initial hearing, thus rendering the appeal void.

Parole chiave

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prestazioni pubblicitarie motivi di cassazione favoreggiamento controversia commerciale insinuazione del credito spese legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in conjunction with the declaration that the appeal is void (null), constituting the basis for the decision on the appeal procedure.

art. 148 CPC

Cited as the legal basis for imposing costs on the unsuccessful party in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00046 · Lugano 24 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 maggio 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 13 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 marzo 2002 nei confronti di

__________ rappr. da __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 530.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 6 marzo 2002 la ditta individuale __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 530.- a saldo delle fatture

4 maggio e 4 giugno 2001 emesse per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all'istante sulla base di un accordo in virtù del quale le prestazioni dell'istante venivano pagate mediante consegna gratuita di biglietti d'ingresso a spettacoli organizzati dalla convenuta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l’istanza, in pratica preferendo la tesi fattuale della società convenuta;

che con ricorso 14 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che -anzituttola documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 14 maggio 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita contestare la versione dei

fatti fornita dalla parte convenuta, offrendo la propria ma ormai tardivamente, data la sua colpevole assenza dalla discussione davanti al giudice di pace. E ciò malgrado l'avvertenza posta in calce alla citazione per quell'udienza in base alla quale, in caso di mancata comparsa delle parti o di una di esse, il giudice avrebbe proceduto giudicando in base agli atti in suo possesso;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 14 maggio 2002 __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria