Heir v. Estate Executor: Recovery of Contractually Overpaid Executor Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn heir sued the estate executor to recover an overpayment of fees deducted from the heir's share pursuant to an inheritance division agreement which stipulated the executor's final fee would be based on approximately ten hours of work, but the lower court dismissed the claim because the executor was not a direct party to the division contract and had not arbitrarily violated the law by considering the stated hours non-binding given the unpredictable scope of work. The appellate court reasoned that by signing the division agreement specifying the fee structure for the concluding liquidation phase, the executor explicitly accepted a mandate incorporating those agreed-upon terms, meaning the ten-hour estimate was contractually binding as a parameter for calculating the fee, and since the executor failed to prove that the significantly higher actual fees were justified beyond the initial estimate or that prior heir approval was obtained for the excess deductions, the initial judgment was overturned, and the executor was ordered to return the overpaid amount to the heir who was the sole beneficiary of the residual estate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 518 CC, Art. 634 CC, Art. 602 CC, Art. 394 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC; Heir v. Estate Executor: Recovery of Contractually Overpaid Executor Fees: The appellate court reasoned that by signing the division agreement specifying the fee structure for the concluding liquidation phase, the executor explicitly accepted a mandate incorporating those agreed-upon terms, meaning the ten-hour estimate was contractually binding as a parameter for calculating the fee, and since the executor failed to prove that the significantly higher actual fees were justified beyond the initial estimate or that prior heir approval was obtained for the excess deductions, the initial judgment was overturned, and the executor was ordered to return the overpaid amount to the heir who was the sole beneficiary of the residual estate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the 'Motivi per i quali' section and justified the decision to accept the appeal and annul the lower court's decision.
This procedural rule was cited in the 'Motivi per i quali' section concerning the allocation of costs.
Although not explicitly in the final numbered orders (I, II, III), the court mentioned in section 9 that it would decide the merits based on this provision (art. 332 cpv. 2 CPC) after annulling the previous judgment.
Cited in the reasoning (section 9) to support the argument regarding the executor's duty to report, which influenced the final decision on the merits.
Cited in the reasoning (section 10) to support the claim for damages based on breach of mandate, which influenced the final decision on the merits.
Cited in the reasoning (section 10) concerning the responsibilities of the executor, which influenced the final decision on the merits.
Cited in the reasoning (section 5) regarding the dissolution of the estate community through a division contract, relevant to establishing the appellant's standing.
Cited in the reasoning (section 5) regarding subjective partial division, relevant to establishing the appellant's standing.
Cited in the reasoning (section 7) to support the binding nature of the hourly rate agreed upon in the contract, which influenced the final decision on the merits.
Mentioned in the introductory text ('Motivi per i quali') as a rule governing the court's procedure (although not explicitly cited in the final orders I, II, III, its context suggests it relates to the basis of the appeal process being considered).
Cited in the preliminary section ('Motivi per i quali') as part of the legal basis for deciding on costs.
Cited in the preliminary section ('Motivi per i quali') as part of the legal basis for deciding on costs.
Cited in the preliminary section ('Motivi per i quali') as the basis for the decision regarding costs in the appeal stage (Section II).
Cited in the preliminary section ('Motivi per i quali') as the basis for the decision regarding costs in the main judgment (Section I, point 2).
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00043 · Lugano 21 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 maggio 2002 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________ contro
la sentenza 15 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 maggio 2001 nei confronti di
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'990.- oltre interessi, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 2 giugno 1999 __________ e __________, figlio rispettivamente sorella di __________ deceduto il 30 gennaio 1995, hanno sottoscritto un contratto di divisione ereditaria (doc. A) al fine di liquidare la successione del loro defunto parente che con testamento 25 maggio 1997 li aveva designati eredi, incaricando nel contempo l'avv. __________ dell'esecuzione delle sue ultime volontà. Le parti si sono accordate nel senso di riconoscere a __________ l'importo di fr. 143'000.-, mentre ad __________ venivano attribuiti tutti gli altri attivi della successione. La quota di spettanza di questi gli sarebbe stata versata *previo pagamento dell'onorario finale a favore dell'esecutore testamentario e della __________ relativo al dispendio orario di circa complessive 10 (dieci) ore* (punto C). Nel contratto da loro sottoscritto, le parti hanno tra l'altro previsto di conferire all'esecutore testamentario l'incarico di *pagare le fatture di onorario finale a favore di sé medesimo e della __________, previa approvazione da parte degli eredi, attingendo dagli averi bancari della successione* (punto D), pagamento che l’esecutore testamentario ha effettuato trattenendo su quanto di spettanza di __________ la somma di complessivi fr. 10'713.35 utilizzata per pagare le seguenti fatture: 30 settembre 1999 della __________ per le prestazioni relative alla società __________ e alla *preparazione trapasso documenti* (per fr. 4'277.20: doc. 2); 26 luglio 2000 della stessa società per la consulenza fiscale *in relazione alle pratiche di successione* (fr. 2'687.50: doc. 3) e la fattura finale 19 settembre 2000 dello studio legale __________ (fr. 3'748.65: doc. 4).
2.Con istanza 4 maggio 2001 __________ ha convenuto l'avv. __________ per ottenere la restituzione dell'importo di fr. 7'990.-, ossia di quanto questi avrebbe trattenuto in eccesso oltre la remunerazione delle previste dieci ore di lavoro, stimate in fr. 2'883.35. Tutte le ulteriori prestazioni fatturate dal legale e dalla __________, non sono state riconosciute dall’istante che non ritiene di dover sopportare le spese e i maggiori costi cagionati dall'agire del convenuto che non avrebbe svolto il mandato affidatogli con la necessaria diligenza e celerità, con particolare riferimento alla consegna delle azioni e della documentazione relativa alla società __________ e al disbrigo delle altre incombenze previste nel contratto di divisione.
Il convenuto si è opposto all'istanza contestando innanzi tutto qualsiasi addebito circa le sue pretese manchevolezze nello svolgimento dei compiti di esecutore testamentario, attività resa semmai difficili dal comportamento dell'istante. Egli contesta poi che le parti abbiano inteso limitare a dieci ore la sua remunerazione e quanto dovuto a __________, non essendo a quel momento possibile prevedere il dispendio di tempo necessario. Per quanto attiene alle fatture emesse dalla __________ (doc. 2 e 3), il convenuto contesta che le stesse gli possano essere opposte, non essendovi nessuna identità tra il suo studio legale e la predetta società.
3.Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata preliminarmente la legittimazione dell'esecutore testamentario a richiedere, oltre al suo onorario, anche il pagamento delle spese dallo stesso anticipate per gli ausiliari ai quali si è rivolto, ha respinto l'istanza, ritenendo che non si potesse opporre al convenuto il contratto di divisione ereditaria sottoscritto dagli eredi poiché egli non ne era parte. In ogni caso, il primo giudice non ha ritenuto vincolante il dispendio di ore esposte a titolo indicativo dalle parti, ritenuto che -come confermato dalla teste __________ - al momento della sottoscrizione del contratto esse non potevano prevedere il tempo necessario per le operazioni da compiere. Così stando le cose, non avendo l’istante provato un’eventuale negligenza a carico del legale tale da giustificare una riduzione dell'onorario, il primo giudice ha respinto l'istanza.
4.Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto vincolante nei confronti del convenuto la clausola C del contratto di divisione da lui sottoscritto unitamente agli eredi, e in virtù della quale l'onorario finale avrebbe dovuto concernere circa 10 ore di lavoro, fermo restando che il pagamento sarebbe potuto avvenire solo previa approvazione da parte degli eredi, ciò che in concreto non c'è stata. Contestato dal ricorrente è inoltre il fatto che il primo giudice ha posto a suo carico, anziché a carico dell’istante, l’onere della prova della congruità dell’onorario esposto con quanto necessario all’attuazione del contratto di divisione. Afferma infine che il primo giudice, a torto, non ha ritenuto prova valida della cattiva esecuzione del mandato la corrispondenza da lui versata in atti.
Con osservazioni 21 giugno 2002 il convenuto postula la reiezione del ricorso.
5. Preliminarmente occorre esaminare se è data la legittimazione attiva dell'istante, o se invece l'azione avrebbe dovuto essere inoltrata da entrambi gli eredi congiuntamente. Trattandosi di una causa creditoria nei confronti dell'esecutore testamentario, ovvero di un'azione di responsabilità per il pregiudizio dipendente dallo svolgimento del mandato, la legittimazione attiva è di regola riservata a tutti i coeredi congiuntamente, ma ciò solo fino al momento della divisione che coincide con lo scioglimento della comunione ereditaria (Karrer, in Comm. di Basilea, 1998, art. 518 CC, n. 113). Orbene, giacché la comunione ereditaria viene a mancare per legge o per accordo delle parti -nella forma della divisione effettiva o come pattuizione di un contratto di divisione (art.
634 CC)- nel caso concreto, essa risulta sciolta dal 2 giugno 1999, data del contratto in esame (doc. A). Del resto il pregiudizio fatto valere in causa non concerne la successione, ma il solo istante, unico titolare del credito. Intanto perché, oltre al menzionato effetto della divisione validamente pattuita, la coerede __________ -sempre in base agli accordi divisionalisarebbe comunque estromessa dalla successione in virtù di una cosiddetta divisione parziale di natura soggettiva (Schaufelberger, in Comm. di Basilea, art. 602 CC, n. 35; Tuor/ Picenoni, in Comm. di Berna, 1964, art. 602 CC, n. 8/9), ossia in seguito alla sua tacitazione attraverso il pagamento di una somma di denaro contante (doc. A, lett. B e lett. E cpv. 2). Inoltre, poiché il contratto di divisione precisa in modo inequivocabile che all'istante sono stati *attribuiti tutti i* *residui attivi della successione*, in particolare *il saldo degli averi bancari*, previa tacitazione dell'accennata coerede e previo pagamento dell'onorario finale all'esecutore testamentario (lett. C), unico passivo alla firma del contratto di divisione (lett. D, cpv. 1). Ne consegue che solo debitore nei confronti dell'esecutore testamentario relativamente all'onorario ancora dovutogli era l'istante e che questi è -di conseguenzal'unico creditore nei confronti del convenuto del saldo attivo della successione.
6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
7. Per il segretario assessore il convenuto non ha assunto obbligazioni nei confronti dei coeredi __________ nell'ambito del contratto di divisione ereditaria 2 giugno 1999 poiché, a dipendenza della natura e dello scopo, il citato accordo in sé *produce obbligazioni soltanto fra i coeredi* e per mezzo del quale essi stabiliscono *in che modo dev'essere ripartita fra loro la successione* (sentenza, n. 5). Sennonché, limitandosi a queste (in sé corrette) considerazioni, il primo giudice ha arbitrariamente ignorato il chiaro contenuto del contratto in esame che, oltre a rappresentare un patto divisionale fra gli eredi, contiene tutta una serie di indicazioni sull'ulteriore modo di procedere dell'esecutore testamentario nei confronti dei beni della successione e degli eredi personalmente alle quali il legale non ha mai sostenuto di non dover attenersi. In altre parole, al di là dell'incarico generale di esecutore testamentario, i cui compiti sono descritti dalla legge, gli eredi hanno pattuito con quest'ultimo i dettagli della fase conclusiva della liquidazione, così che -in
dirittoè inequivocabile la pattuizione di un mandato tra le parti, concernente lo svolgimento di tali incombenti. Ne consegue che, apponendo la sua firma al contratto (pleonastica nel caso di un puro patto divisionale), l'esecutore testamentario ha dato il suo esplicito consenso ad assumersi quegli impegni nei modi concordati (*È dato incarico all'esecutore testamentario ecc*.; *È data istruzione all'esecutore testamentario ecc*.: cfr. doc. A, pag. 6); impegni per i quali è stato contrattualmente previsto -nella clausola C come nella clausola D (con le stesse parole)- un *onorario finale a favore dell'esecutore* *e della __________, relativo al dispendio orario di circa complessive 10 (dieci) ore.* È pertanto corretta la censura del ricorrente sul carattere vincolante (ancorché nei limiti indicati dal testo dell'intesa) del preventivo d'onorario, in particolare nella forma di una previsione sul tempo da dedicare all'esecuzione del mandato, ossia di un parametro usuale per il calcolo dell'onorario (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 394 CO, N. 39).
8. La questione è rilevante poiché determina l'onere della prova riguardo al superamento di tale indicazione oraria. Infatti, è il mandatario che deve dimostrare in giudizio l'eventuale modo di calcolo dell'onorario, rispettivamente l'adeguatezza del proprio credito (Weber, op. cit, ibidem, N. 41). Ciò premesso, deve così essere ammessa anche la censura relativa alla conclusione del primo giudice laddove ha ingiustamente rimproverato all'istante di non aver provata l'entità del compenso dovuto al convenuto (sentenza, n. 8).
Se ne deve concludere che -per quanto qui espostovengono meno le premesse fondamentali sulle quali si fonda il giudizio impugnato che deve pertanto essere annullato, verificandosi il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. g CPC.
9. Conseguentemente, dovendo decidere il merito della vertenza (art. 332 cpv. 2 CPC), va rilevato che il convenuto non ha provato, a fronte degli incombenti di esecutore testamentario previsti nel contratto 2 giugno 1999 (comprensivi dell'eventuale consulenza esterna di __________), quali prestazioni aggiuntive abbiano portato a un consuntivo di oltre fr. 10'000.- che pacificamente non può corrispondere ad approssimative dieci ore d'attività. Al proposito egli ha allegato -oltre al fatto che l'impegno sulle dieci ore non fosse vincolanteche il maggior onere è stato causato dall'atteggiamento dell'istante che avrebbe ostacolato lo svolgimento della pratica con continue domande di delucidazione. Al proposito, __________ ha rilevato che le interpellazioni dell'istante hanno richiesto ogni volta chiarimenti e risposte; e che la pratica si è protratta nel tempo in modo imprevedibile anche a dipendenza della lentezza con cui l'autorità fiscale ha emanato la propria decisione definitiva sull'imposta di successione. Sennonché, come osserva il ricorrente, si tratta di cause ininfluenti per l'aumento delle competenze esposte dall'esecutore testamentario: la mancanza della decisione fiscale ha infatti di per sé creato solo tempi d'attesa; d'altra parte, il mandatario (così come l'esecutore testamentario: Karrer, op. cit., art.
518 CC, n. 17) è tenuto a rendere conto in ogni momento dello svolgimento del mandato (art. 400 CO). Né risulta che le domande dell'istante siano state fuori luogo, ossia estranee al compito affidato al legale o che abbiano implicato di affrontare nuove incombenze. Se ne deve concludere che non v'è motivo per non ritenere incluso nelle previste approssimative dieci ore quanto esposto dal convenuto per le proprie prestazioni (svolte personalmente o facendo capo alla propria collaboratrice), rispettivamente per la consulenza fiscale prestata da __________ in favore della successione, ossia le operazioni poste alla base delle rispettive fatture (doc. 3 e 4). D'altra parte, è sostenibile la tesi dell'istante, secondo cui l'importo da lui riconosciuto di complessivi fr. 2'883.35 rimunera le ore stabilite approssimativamente, corrispondendo a un impegno di ore 14,5 per una tariffa oraria media di fr. 200.-, calcolato in base al metodo adottato in concreto dal convenuto.
10. È vero inoltre che il convenuto si era impegnato, prima di procedere al pagamento di note d'onorario -sue o emesse da __________ - attingendo dagli averi bancari della successione, a ottenere l'approvazione degli eredi (doc. A, lett. D cpv. 2). Sennonché, come afferma il ricorrente, ciò non è avvenuto, già per il fatto che l'istante ha saputo del pagamento delle note in discussione dopo averne contestato gli importi (doc. B2, C2 e D2). Il convenuto, d'altra parte, non ha giustificato simile modo di procedere -in urto evidente con l'accennata clausola contrattualecosì che lo stesso rappresenta un'inadempienza da parte sua per la quale gli eredi (come ha precisato l'istante in replica: ad 3) possono chiedergli il risarcimento del danno derivatone loro: sia sulla base delle norme sul mandato (art. 398 CO; Weber, op. cit., art. 398 CO, n. 30), sia -eventualmentein virtù dei disposti sulle responsabilità dell'esecutore testamentario (Karrer, op. cit., art. 518 CC, n. 109). Indiscusso il danno (corrispondente all'interesse contrattuale positivo: Weber, op. cit., ibidem) che corrisponde a quanto gli eredi, ossia concretamente l'istante, quale unico destinatario del saldo della successione, non ha potuto lucrare a causa dei pagamenti non autorizzati effettuati dal convenuto, non può essere negato nemmeno il nesso causale adeguato fra tale comportamento e la diminuzione del saldo spettante all'istante poiché non è dato nessun motivo di interruzione del medesimo; d'altra parte, la contestazione di questo presupposto da parte del convenuto è rimasta allo stadio del puro parlato (cfr. duplica, ad 3).
11. Un discorso a parte (anche se irrilevante ai fini delle presente vertenza) merita comunque la nota di __________ relativa alla consegna all'istante di tutti i documenti contabili della società __________ (doc. 2), formalmente emessa a carico della successione e anch'essa incassata per il tramite dell'esecutore testamentario. A ben vedere infatti, si è trattato di prestazioni non prevedibili al momento della pattuizione sulla divisione poiché non entrava allora in linea di contro -né in sé attiene a quell'operazioneche il nuovo azionista della società intendesse interrompere il mandato corrente da anni nei confronti di __________ e relativo alla tenuta della contabilità. Conseguendone che, se da parte dell'esecutore testamentario v'era ancor minor motivo per trattenere il relativo importo sul saldo della successione, la creditrice resta libera di esporre altrimenti le sue competenze per la pratica descritta (cfr. anche doc. S, U, D1, F1 e H1).
12. Il ricorso di __________ deve così essere accolto, la sentenza impugnata annullata e il merito della vertenza nuovamente deciso. Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 24 maggio 2002 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 4 maggio 2001 __________ è accolta.*
*Di conseguenza __________, è*
*condannato a versare all'istante l'importo di fr. 7'990.- oltre*
*interessi del 5% dal 1° dicembre 2000.*
2. La tassa di giustizia in fr. 450.- e le spese di fr. 127.- sono*
*poste a carico del convenuto che rifonderà inoltre all'istante*
*fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.*
II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.-, anticipati dal ricorrente, sono poste a carico del _____________; egli rifonderà inoltre a __________ l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria