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16.2002.40 • TRAC TI 16.2002.40 Generato dall'IA

Execution Opposition Rejected for Lack of Procedural Standing and Insufficient Reasoning

Numero d'incarto 16.2002.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The petitioner sought rejection of an opposition to an execution proceeding related to an unpaid invoice for meat, with the lower court granting the request based on a delivery slip presented as evidence. The court of cassation nullified the lower court's decision, along with the initial request, because the request was signed by an individual not registered with the Commercial Register as having the authority to legally bind the corporate petitioner, thus lacking procedural legitimacy, and further, because the lower court's judgment failed to provide any reasoning regarding the factual or legal grounds for rejecting the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 97 CPC, Art. 55 CC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 148 CPC; Execution Opposition Rejected for Lack of Procedural Standing and Insufficient Reasoning: The court of cassation nullified the lower court's decision, along with the initial request, because the request was signed by an individual not registered with the Commercial Register as having the authority to legally bind the corporate petitioner, thus lacking procedural legitimacy, and further, because the lower court's judgment failed to provide any reasoning regarding the factual or legal grounds for rejecting the opposition.

Parole chiave

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nullità procedurale difetto di legittimazione motivi di cassazione base fattuale domanda di continuazione dell'esecuzione eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

This article, concerning the nullity of an act due to a procedural defect (absence of legal representation), was cited in the reasoning leading to the finding of nullity of the initial application and subsequent acts, which is the main outcome of order 1.

art. 97 n. 4 CPC

Cited as the basis for finding the lack of standing/representation of the applicant, which leads to the nullity declared in order 1.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general provisions governing the cassation appeal being adjudicated.

art. 148 CPC

Cited as the basis for the distribution of costs ordered in order 2 (costs follow the event of losing).

OTLEF

Cited for determining costs, as referenced in order 2 regarding court fees.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00040 · Lugano 2 ottobre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 aprile 2002 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n____________________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 622.60 oltre accessori corrispondenti al valore di una partita di carne fornita al __________, gestito da quest'ultima;

che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il bollettino di consegna

7 giugno 2001 (doc. 3);

che al contraddittorio l'escussa, rappresentata dall'amministra-tore unico __________ si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, non potendo a tal fine valere il bollettino di consegna di cui non riconosce la firma appostavi;

che con il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via definitiva;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: si duole innanzi tutto della lesione del suo

diritto di essere sentita per non aver potuto consultare la documentazione prodotta dall'istante prima di allestire l'allegato ricorsuale; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendo nella documentazione prodotta un valido titolo esecutivo;

con osservazioni 21 giugno 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso;

che secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);

che simile verifica s'impone anche nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 74);

che l'istante __________ essendo una persona giuridica, essa può agire solo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC; Stücheli, op. cit., pag. 78);

che nella fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio del __________ emerge che la persona che ha sottoscritto l’istanza di rigetto (____________________*Leiter Finanzen*), non è iscritto e non gode di nessun diritto di firma: in altre parole, non è legittimato a vincolare né individualmente, né collettivamente la società __________;

che perciò non è nemmeno valida la procura rilasciata __________ per rappresentare l'istante all'udienza davanti al Giudice di pace, sottoscritta dallo stesso __________ e da __________*, Leiterin Buchhaltung*, anch'essa senza diritto di firma per la medesima società;

che sebbene il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 142, m. 4);

che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art.

142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità dell’istanza 12 aprile 2002 siccome sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza;

che a prescindere da questa carenza, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe in ogni caso nulla anche perché priva di qualsiasi motivazione: infatti, mentre l'art.

285 cpv. 2 lett. e CPC indica che la sentenza deve contenere, pena la nullità, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, nel giudizio impugnato il giudice di pace si è limitato a esporre le argomentazioni delle parti senza indicare un solo motivo per il quale ha deciso di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione;

che già

per questi motivi non si giustifica di dare risposta alle altre censure presentate dalla ricorrente;

che alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede, ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 __________ è evaso nel senso che è accertata la nullità dell'istanza 12 aprile 2002 __________ e, con essa, di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del Circolo della Magliasina.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria