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16.2002.38 • TRAC TI 16.2002.38 Generato dall'IA

Tax Debt Enforcement and Prescription Period Dispute

Numero d'incarto 16.2002.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant sought the definitive dismissal of an opposition to an enforcement proceeding for a residual cantonal tax debt from 1989, relying on the final tax assessment notification and a subsequent certificate of no assets. The lower court rejected the request, finding the debt extinguished by absolute prescription (ten-year peremption). The appellate court overturned this decision, reasoning that the certificate of no assets, issued for a public law debt, validly proves the non-satisfaction of the residual credit and triggers a twenty-year prescription period under relevant debt enforcement law, meaning the debt was not time-barred when the opposition was filed, thus granting the request to dismiss the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 28 LALEF, Art. 222 vLT, Art. 324 cpv. 2 LT, Art. 244 LT, Art. 82 LEF; Tax Debt Enforcement and Prescription Period Dispute: The lower court rejected the request, finding the debt extinguished by absolute prescription (ten-year peremption). The appellate court overturned this decision, reasoning that the certificate of no assets, issued for a public law debt, validly proves the non-satisfaction of the residual credit and triggers a twenty-year prescription period under relevant debt enforcement law, meaning the debt was not time-barred when the opposition was filed, thus granting the request to dismiss the opposition.

Parole chiave

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debiti fiscali domanda d'esecuzione esecuzione della tassazione fiscale debito pubblico prescrizione notificazione della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

The appeal was granted because the lower court made a manifestly erroneous application of substantive or procedural law.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of costs for the proceedings before the Court of Cassation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00038 · Lugano 4 settembre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 2002 presentato da

__________ rappr. da__________ __________ contro

la sentenza 6 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 2002 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 febbraio 2002 lo __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'055.-, corrispondenti al saldo residuo sull'imposta cantonale 1989;

che a sostegno della sua domanda di rigetto l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 17 agosto 1989, passata in giudicato (doc. B), nonché l'attestato di carenza di beni 7 settembre 1994 (doc. C);

che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto la domanda dopo aver accertato l'intervenuta prescrizione assoluta (perenzione) del credito fiscale per il decorso di dieci anni dalla fine dell'anno nel corso del quale la tassazione è passata in giudicato;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di aver considerato che alla base della sua domanda di rigetto vi fosse l'attestato di carenza di beni, mentre la stessa era fondata sulla notifica di tassazione;

che, nel merito, il ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver ritenuto perento il credito posto in esecuzione, nonostante questo fosse accertato in un attestato di carenza di beni che ne determina la prescrivibilità solo nel termine di vent'anni dal suo rilascio;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che a sostegno della sua domanda di rigetto dell'opposizione l'ente pubblico ha prodotto la notifica di tassazione 17 agosto 1989 (doc. B) regolarmente passata in giudicato e pacificamente parificabile a valido titolo per l'esazione dell'imposta cantonale 1989 (art. 28 LALEF e art. 222 vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 LT) e l'attestato di carenza di beni 7 settembre 1994 (doc. C) emesso per l'importo residuo sulla stessa imposta di fr. 2'055.-;

che contrariamente a quanto concluso dal segretario assessore, questa documentazione era sicuramente idonea a legittimare la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione formulata dall'istante;

che infatti, l'esecuzione per un credito fondato sul diritto pubblico, quindi anche di natura fiscale, può terminare con l'emissione di un attestato di carenza di beni, dal momento che per la riscossione delle imposte è prevista senz'altro l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente (art. 244 LT; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, pag. 24; Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 149a, n. 10);

che il rilascio di un attestato di carenza di beni non corrisponde a novazione del credito o comunque al sorgere di un nuovo rapporto giuridico, ma rappresenta la conferma dell'autorità che nell'esecuzione il credito nei confronti dell'escusso non è stato soddisfatto o lo è stato solo parzialmente (DTF

116 III 68), così che il documento costitutivo del credito stesso non perde tale sua caratteristica (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, art. 149, art. 149, N. 10);

che tuttavia, quanto alla pretesa prescrizione, l'attestato di carenza di beni (che -come dettonon può sostituire la notifica di tassazione nella funzione di titolo attestante il credito fiscale) serve all'istante proprio per comprovare al giudice del rigetto che il credito residuo non è prescritto (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, art. 82 LEF, N. 162; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 393; BlSchK 1966, pag. 81 segg.);

che ciò avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso concreto, tenuto conto che la pretesa di natura fiscale -al momento del rilascio dell'attestato di carenza di beninon era estinta in forza della prescrizione assoluta (perenzione) prevista dal diritto fiscale;

che infatti, il rilascio dell'attestato di carenza di beni e la conseguente nuova prescrizione ventennale creano una situazione per cui, al di là del termine specifico di prescrizione (fiscale), il creditore può ancora compiere atti intesi all'incasso del credito (Binder, op. cit., ibidem);

che pertanto la decisione impugnata dev'essere cassata poiché frutto di errata applicazione del diritto federale (art. 327 lett. g CPC);

che, dovendo decidere il merito dell'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, va rilevato che l'attestato di carenza di beni vale quale riconoscimento di debito nell'ambito di una domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 149 cpv. 2 LEF) solo per i crediti per i quali il debitore può successivamente proporre azione di disconoscimento del debito (SJZ 1965, pag. 375; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 54, n. 8; Staehelin, op. cit., art. 82 LEF, n. 46), mentre -nel caso di crediti fondati sul diritto pubblicoè data la possibilità di ottenere il rigetto definitivo, considerando titolo esecutivo (come già s'è detto) la decisione amministrativa costitutiva del credito;

che, secondo l’art. 149a LEF, applicabile anche in concreto, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in vent’anni dal rilascio dell’attestato;

che in concreto, dovendosi applicare l'art. 2 cpv. 5 delle Disposizioni finali della modificazione (LEF) del 16 dicembre 1994, la prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della nuova LEF comincia a decorrere da quella data, ossia soltanto dal 1° gennaio 1997;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 14 maggio 2002 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è accolta. L'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico del convenuto con l'obbligo di versare all'istante un'indennità di fr. 60.-.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 100.-

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria