Claimant v. Defendant: Appeal Nullified for Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court ruled in favor of the claimant, granting payment for goods supplied and storage fees after the defendant failed to contest the claim despite being present in the proceedings. The appellate court determined that the defendant's subsequent appeal was invalid because it failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by law, instead merely contesting the claim for the first time, which constitutes introducing new arguments procedurally impermissible at that stage. Consequently, the court declared the appeal null due to non-compliance with procedural requirements for a valid cassation appeal, noting that such a defective submission prevents the court from assessing any grounds for overturning the initial judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Claimant v. Defendant: Appeal Nullified for Procedural Non-Compliance: The appellate court determined that the defendant's subsequent appeal was invalid because it failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by law, instead merely contesting the claim for the first time, which constitutes introducing new arguments procedurally impermissible at that stage. Consequently, the court declared the appeal null due to non-compliance with procedural requirements for a valid cassation appeal, noting that such a defective submission prevents the court from assessing any grounds for overturning the initial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited these articles as the general basis for pronouncing the judgment regarding the recourse.
This article was cited implicitly in the reasoning as the basis for deciding the inadmissibility with brief motivation, although it is not explicitly numbered in the final dispositive orders 1, 2, and 3.
This article was cited in the reasoning to explain the formal requirements for the recourse, leading to the nullity declared in order 1.
This article was cited in the reasoning to reject the introduction of new facts, supporting the decision to declare the recourse null.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00037 · Lugano 31 maggio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 aprile 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
25 gennaio 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 411.95 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 411.95 a saldo della fattura emessa l'11 aprile 2001 per la fornitura di merce a quest'ultima, oltre alle spese di stoccaggio della merce fatturate il successivo 8 novembre 2001;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 24 aprile 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 aprile 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare, per la prima volta e quindi tardivamente (l'art. 321 cpv.
1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni) la pretesa dell'istante;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 2002 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria