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16.2002.35 • TRAC TI 16.2002.35 Generato dall'IA

Worker Wage Claim Appeal Following Failure to Suspend Proceedings Due to Bankruptcy

Numero d'incarto 16.2002.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A worker appealed a lower court's decision that rejected her wage claims against her former employer, arguing the decision was void because the lower court failed to suspend the proceedings following the employer's bankruptcy, as mandated by law, which stipulates that civil cases affecting the composition of the bankruptcy estate must be suspended unless they are urgent matters. The appellate court agreed that the statutory suspension under Article 207 LEF takes effect automatically upon bankruptcy and that the lower court's judgment, rendered while the case was suspended, was ineffective or irrelevant to the execution, further noting that the appeal deadline would only commence after the statutory suspension period ends.

Regesto Legislator

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Art. 207 LEF, Art. 204 LEF, Art. 207 cpv. 1 LEF, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Worker Wage Claim Appeal Following Failure to Suspend Proceedings Due to Bankruptcy: The appellate court agreed that the statutory suspension under Article 207 LEF takes effect automatically upon bankruptcy and that the lower court's judgment, rendered while the case was suspended, was ineffective or irrelevant to the execution, further noting that the appeal deadline would only commence after the statutory suspension period ends.

Parole chiave

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credito nel fallimento termine legale termine di sospensione sentenza civile rinuncia a pretese di salario abbandono del posto di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 207 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning section regarding the conditions for reactivating the civil case after bankruptcy proceedings, which informs the final decision in order 1.

art. 417 lett. e CPC

Cited as the basis for determining costs in the procedural orders.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general procedural basis for judging the appeal in cassation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00035 · Lugano 11 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 2002 presentato da

__________ rappr. dal __________ contro

la sentenza 12 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 luglio 1999 nei confronti di

__________ rappr. da____________________ __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 909.10 a titolo di pretese salariali, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.

__________dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con sentenza 12 aprile 2002 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha respinto le pretese salariali avanzate da __________ nei confronti dell'ex datrice di lavoro __________;

che con il presente tempestivo gravame la lavoratrice insorge contro il predetto giudizio, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 207 LEF, non avendo il giudice di pace sospeso la trattazione della causa dopo la decisione di fallimento della società convenuta 20 febbraio 2002 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che con osservazioni 3 giugno 2002 la Massa fallimentare __________ aderisce al ricorso;

che l'art. 207 LEF prevede come uno degli effetti del fallimento, peraltro dipendente dall'intervenuta incapacità di disporre del fallito (art. 204 LEF), che le cause civili nelle quali questi è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese, salvo nei casi d'urgenza;

che la sospensione interviene d'ufficio a far tempo dall'apertura del fallimento (Wohlfart, in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, *SchKG II*, art. 207, N. 14) e cessa in termini diversi a seconda che il fallimento dia luogo a liquidazione ordinaria o sommaria;

che, trattandosi in concreto di liquidazione sommaria (cfr. Osservazioni UF di Lugano), la causa che oppone le parti potrà essere riattivata non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF), ciò che non risulta essere tuttora avvenuto;

che, d'altra parte, la controversia rappresenta pacificamente una causa civile il cui esito sarà tale da influire sulla composizione della massa, mentre non si tratta di un cosiddetto caso d'urgenza (cfr. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 207 LEF, N. 19);

che, a prescindere dall'eventuale sanzione di natura processuale a carico di una sentenza presa durante la sospensione, dev'esserne accertata almeno l'inefficacia, rispettivamente l'irrilevanza nell'ambito dell'esecuzione (Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 16; Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, vol. II, art. 207 LEF, N. 21; II CCA 22 agosto 1996 in re G. & Co./ C.);

che comunque, durante la sospensione dell'art. 207 LEF, nemmeno iniziano a decorrere i termini d'impugnazione, così che, a fronte di un decisione (come le presente) resa da un giudice che ignora la dichiarazione di fallimento di una parte, i termini d'impugnazione inizieranno la loro decorrenza da quando l'art.

207 cpv. 1 LEF avrà cessato di esplicare i suoi effetti, ossia con la fine della sospensione (Gilliéron, op. cit., ibidem, N. 37; Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 16);

che ciò si giustifica in particolare ponendo mente al fatto che nella sostanza la sospensione dell'art. 207 LEF serve proprio a chiarire le questioni relative ai processi pendenti e alla continuazione dei medesimi da parte della massa fallimentare (Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 15);

che a dipendenza della particolarità del caso non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia

1. Il ricorso per cassazione 23 aprile 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria