Appeal Dismissed for Untimely Filing in Tenancy Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision from a special tenancy procedure that partially granted a claim for the return of excess rent payments under a 1985 lease agreement, filing the appeal on April 29, 2002, after being notified of the judgment around March 24 or 25, 2002. The court found the appeal inadmissible because the ten-day deadline for challenging a special tenancy procedure decision, which is not suspended by judicial holidays, had passed, rendering the filing significantly late, thus leading to the rejection of the appeal due to tardiness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 411 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 412 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 404 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Tenancy Dispute: The court found the appeal inadmissible because the ten-day deadline for challenging a special tenancy procedure decision, which is not suspended by judicial holidays, had passed, rendering the filing significantly late, thus leading to the rejection of the appeal due to tardiness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory remarks for the applicable procedure governing the appeal, which results in the rejection of the appeal as inadmissible.
Cited in the introductory remarks to confirm the applicability of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Applied to decide that costs follow the event (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00030 · Lugano 7 maggio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da
__________ Contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio 2001 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest'ultimo l'importo di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il
22 gennaio 1985;
che con atto ricorsuale 29 aprile 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'240.80;
che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;
che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria