Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2002.3 • TRAC TI 16.2002.3 Generato dall'IA

Leasing Contract Debt Enforcement Appeal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Merit

Numero d'incarto 16.2002.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The reviewing court dismissed a civil cassation appeal against a lower court decision that provisionally granted the rejection of an opposition to a debt enforcement proceeding based on an underlying leasing contract for a vehicle. The court reasoned that the appeal was inadmissible because it lacked the requisite specificity regarding the grounds for appeal, and furthermore, it was unfounded because the appellant's arguments did not sufficiently invalidate the clear debt recognition established by the signed contract, as they alluded to issues formally external to the summary procedure, while the introduction of new facts and evidence was prohibited at this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Leasing Contract Debt Enforcement Appeal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Merit: The court reasoned that the appeal was inadmissible because it lacked the requisite specificity regarding the grounds for appeal, and furthermore, it was unfounded because the appellant's arguments did not sufficiently invalidate the clear debt recognition established by the signed contract, as they alluded to issues formally external to the summary procedure, while the introduction of new facts and evidence was prohibited at this stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per debiti leasing motivi di cassazione opposizione validità della disdetta di locazione nullità del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 CPC

Applied to determine that costs for the judgment are to be borne by the losing party (the appellant).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2002.00003 · Lugano 5 febbraio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 dicembre 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 18 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 novembre 2001 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 29 novembre 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 6'373.20 oltre accessori (doc. E);

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di leasing sottoscritto dall'escussa il 4 febbraio 2000 e avente per oggetto una vettura Renault Espace per la quale quest'ultima si era impegnata a pagare un nolo mensile di fr. 1'097.70 per la durata di 24 mesi (doc. A), laddove l'importo posto in esecuzione corrisponderebbe a quanto dovuto dalla convenuta a dipendenza del mancato puntuale pagamento dei canoni di leasing (doc. D);

che con il querelato giudizio il segretario assessore, considerata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di leasing, ha accolto l'istanza, non avendovi l'escussa –assente dal contraddittorio– opposto nessuna valida eccezione;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che l'impugnazione, a prescindere dalla sua irricevibilità in quanto non contiene nessuna indicazione sulle domande di ricorso, né sui motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda, nemmeno precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC), è comunque infondato;

che infatti, le allegazioni dalla ricorrente, non sono tali da inficiare la validità del riconoscimento di debito da lei sottoscritto senza alcuna riserva circa l'eventuale effettivo debitore dei canoni leasing, ma alludono a questione formalmente estranee alla presente procedura sommaria e potrebbero semmai attenere al merito della controversia;

che inoltre gli stessi fatti posti alla base del ricorso sono inammissibili poiché proposti per la prima volta in questa sede, così come la documentazione prodotta dev'essere estromessa dall’incarto: tutto ciò in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 2001 di __________ è respinto.

2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria