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16.2002.22 • TRAC TI 16.2002.22 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds for Cassation

Numero d'incarto 16.2002.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was brought against a lower court decision that ordered the refund of an advance payment of 400 monetary units made for a used vehicle purchase, which the buyer subsequently renounced due to the seller's alleged non-performance, while also mandating the buyer to return the vehicle's key and manual. The appellate court dismissed the appeal as void because the written submission failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedural rules, limiting itself instead to justifying the initial opposition to payment, thus making it impossible for the court to assess the prerequisites for annulling the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds for Cassation: The appellate court dismissed the appeal as void because the written submission failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedural rules, limiting itself instead to justifying the initial opposition to payment, thus making it impossible for the court to assess the prerequisites for annulling the sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione di fatto impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria decisioni incidentali rinvio pregiudiziale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

Used to declare the appeal null because it did not meet the formal requirements for a cassation appeal.

art. 148 CPC

Applied to allocate court costs to the unsuccessful appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00022 · Lugano 09 aprile 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 febbraio 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 5 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 2001 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 400.– oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 20 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 400.– versatole a titolo di acconto per l'acquisto di una vettura d'occasione alla quale ha in seguito rinunciato a dipendenza di inadempienze della parte convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo a carico della convenuta il pagamento all'istante dell'importo di fr. 400.– e a carico di quest'ultimo l'obbligo di restituire alla convenuta la chiave d'avviamento del veicolo e il relativo libretto delle istruzioni;

che con scritto 26 febbraio 2002 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 febbraio 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare la propria opposizione al pagamento della pretesa rivendicata dall'istante;

che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. L'atto ricorsuale 26 febbraio 2002 __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria