Appeal Void for Insufficient Grounds in Cassation Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that partially granted a claim for CHF 2,000 owed for chimney renovation and wood stove supply, awarding only CHF 1,300 based on the defendant's argument that the claimant failed to timely inform them of a potential federal subsidy for the stove purchase. The appellate court declared the cassation appeal void because the filing failed to specify the grounds for appeal as required by procedural rules, merely expressing disagreement with the lower court's decision on the merits rather than outlining specific factual or legal errors within the limited scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Void for Insufficient Grounds in Cassation Filing: The appellate court declared the cassation appeal void because the filing failed to specify the grounds for appeal as required by procedural rules, merely expressing disagreement with the lower court's decision on the merits rather than outlining specific factual or legal errors within the limited scope of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to impose the costs of the proceedings on the appellant due to losing the case (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00002 · Lugano 21 gennaio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 dicembre 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 5 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2001 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'000.-- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 20 marzo 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'000.- a saldo della fattura emessa il 24 ottobre 2000 per il risanamento della canna fumaria presso l'abitazione di quest'ultimo e la fornitura di una stufa a legna, pretesa alla quale il convenuto ha parzialmente aderito;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, facendo proprie le contestazioni del convenuto secondo il quale l'istante non avrebbe svolto del tutto correttamente l'incarico affidatogli, non avendolo informato tempestivamente circa la possibilità di ottenere un sussidio federale (*Lothar*) per l'acquisto della stufa a legna, ha accolto l'istanza nella misura riconosciuta dal convenuto di fr. 1'300.-;
che con scritto 20 dicembre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio,
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 dicembre 2001 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti -ancorché la decisione del giudice di pace già a un primo esame possa apparire opinabilel'impugnazione in esame, invece di indicare a questa Camera le sue censure sulla base dell'art. 327 CPC, ossia con riferimento al limitato ambito di giudizio riservato al rimedio della cassazione, in particolare per quanto possa concernere le risultanze istruttorie o l’applicazione del diritto, si limita a manifestare il proprio dissenso al parziale accoglimento dell'istanza e alla riconosciuta responsabilità del convenuto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 20 dicembre 2001 di __________ è nullo.
2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria