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16.2002.16 • TRAC TI 16.2002.16 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Enforcement Opposition

Numero d'incarto 16.2002.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's decision that had provisionally rejected their opposition to an enforcement procedure concerning a debt, which had only been partially upheld by the first judge. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline for cassation appeals against decisions on opposition rejection in enforcement proceedings, as the filing date (March 7, 2002) was beyond the period calculated from the day following the decision's service.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Enforcement Opposition: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline for cassation appeals against decisions on opposition rejection in enforcement proceedings, as the filing date (March 7, 2002) was beyond the period calculated from the day following the decision's service.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo opposizione decisione d'esecuzione opposizione tardiva preclusione per tardività ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Cited as the procedural basis allowing the Chamber to decide on inadmissibility with a brief motivation without notification to the counterparty.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble before the orders, related to the general procedure for appeal review.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00016 · Lugano 13 marzo 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 1° febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 gennaio 2002 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 1° febbraio 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 4'757.-, l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato;

che con atto ricorsuale 28 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto, al momento dell’inoltro del ricorso (7 marzo 2002 come risulta dal timbro postale), il termine ricorsuale di 10 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenzaera già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 28 febbraio / 7 marzo 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria