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16.2002.11 • TRAC TI 16.2002.11 Generato dall'IA

Property Seizure Appeal Dismissed Upon Appellant's Withdrawal

Numero d'incarto 16.2002.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant filed a timely recourse against a lower court's decision that rejected their request to provisionally seize a specific property parcel to guarantee payment of an outstanding sum for professional services rendered during the property's renovation; however, the appellate court dismissed the appeal on the procedural grounds that the appellant subsequently informed the court they were withdrawing the recourse, citing the relevant procedural article, and thus ordered the removal of the case from the roll without imposing court fees or awarding costs to the opposing party as they were not served notice of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Property Seizure Appeal Dismissed Upon Appellant's Withdrawal: che alla controparte non vengono assegnate ripetibili non essendole stato intimato il ricorso per eventuali osservazioni.

Parole chiave

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ordine del pignoramento distrazione di valori patrimoniali allontanamento ritiro dell'istanza giudiziaria decadenza dal diritto di regresso richiesta di pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

This article justifies the removal of the appeal proceedings from the roll due to the appellant's withdrawal.

art. 327 segg. CPC

These articles are cited generally in reference to the procedure governing the appeal (although the specific operative part relies on Art. 351 cpv. 1 CPC).

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00011 · Lugano 19 febbraio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 31 gennaio 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 23 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 dicembre 2001 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il sequestro della particella n. __________ RFD __________ a garanzia del pagamento della somma di fr. 1'788.– oltre interessi rivendicata nei confronti della convenuta, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro la sentenza 23 gennaio 2002 con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto la sua istanza 14 dicembre 2001 tendente a ottenere il sequestro della particella n. __________ RFD __________a a garanzia del pagamento dell'importo di fr. 1'788.– oltre interessi per le prestazioni professionali eseguite per conto di __________ nell'ambito della ristrutturazione della casa edificata su detto fondo;

che con scritto 14 febbraio 2002 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

351 cpv. 1 CPC);

che si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese;

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili non essendole stato intimato il ricorso per eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2002 di __________ è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria