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16.2002.108 • TRAC TI 16.2002.108 Generato dall'IA

Gardening Services Fee Dispute and Absence from Hearing

Numero d'incarto 16.2002.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that had granted the respondent the outstanding payment of 2,690 Swiss Francs plus accessories for gardening services, ruling that the contract was proven and the fees appropriate, based on evidence presented while the appellant was absent from the hearing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant's absence from the hearing, which formed the basis of the claim for a violation of the right to be heard, was due solely to the appellant's own negligence in misrecording the date, not any fault of the court, thereby invalidating the basis for overturning the original judgment on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv.2 Cost, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Gardening Services Fee Dispute and Absence from Hearing: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant's absence from the hearing, which formed the basis of the claim for a violation of the right to be heard, was due solely to the appellant's own negligence in misrecording the date, not any fault of the court, thereby invalidating the basis for overturning the original judgment on procedural grounds.

Parole chiave

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diritto di essere sentito violazione dei diritti procedurali pagamento dell'emolumento oggetto della lite procedura gratuita assenza ingiustificata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the grounds for appeal (cassation) which the court ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article was applied to determine that costs follow the event (loser pays) for the rejected appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.108 · Lugano 23 gennaio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 dicembre 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 21 novembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 ottobre 2002 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'690.- oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 10 ottobre 2002 __________, titolare della ditta __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'690.- a saldo della fattura emessa il 31 luglio 2001 per opere da giardiniere eseguite presso l'abitazione di quest'ultimo a __________ (doc. A);

che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle prove documentali prodotte dall’istante e non contestate dal convenuto che non ha presenziato all’udienza, ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, rispettivamente la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’istante e la congruità della mercede da questi fatturata, con il conseguente accoglimento dell’istanza e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2'690.- oltre interessi del 5% dal 12 gennaio 2001;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentito;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che ciò non è il caso in concreto, l’assenza del convenuto dalla discussione dell’istanza dovendo essere addebitata unicamente a quest’ultimo, come dallo stesso peraltro esplicitamente ammesso;

che infatti il ricorrente indica la causa della propria assenza dall’udienza fissata per il 21 novembre 2002 alle ore 14.30 in un errore di registrazione di quella data da lui erroneamente segnata in agenda il giorno 22 novembre (cfr. al proposito anche il suo scritto 22 novembre 2002 alla Pretura);

che di conseguenza, poiché l’assenza del ricorrente alla discussione dell’istanza non è il frutto di un errore commesso dal pretore, bensì di una negligenza della parte medesima, questa non può dolersi di una lesione del suo diritto di essere sentita;

che neppure può essere dato seguito alla richiesta del ricorrente di avere un'ulteriore possibilità di esprimersi, siccome estranea al rimedio della cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'istante, cui il ricorso nemmeno è stato notificato.

Motivi per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 dicembre 2002 di __________ è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio- Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria