Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2002.104 • TRAC TI 16.2002.104 Generato dall'IA

Appellant v. Lower Court on Document Production Timing

Numero d'incarto 16.2002.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought review after a lower court dismissed their request for document production, which had been filed alongside a primary action concerning the expiry of an enforcement order, on the basis that document production requests can only be made during the evidentiary phase of a proceeding and not as a standalone request to obtain documents. The appellate court sided with the appellant, reasoning that even though document production is a procedural means of proof confined to the context of a lawsuit, the request in question was explicitly made within the framework of the main claim and was, at worst, a permissible, albeit anticipatory, submission of evidence that should not have been summarily rejected before the proper procedural stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 85 LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 207 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 213a CPC, Art. 327 CPC, Art. 327 lett. f CPC; Appellant v. Lower Court on Document Production Timing: The appellate court sided with the appellant, reasoning that even though document production is a procedural means of proof confined to the context of a lawsuit, the request in question was explicitly made within the framework of the main claim and was, at worst, a permissible, albeit anticipatory, submission of evidence that should not have been summarily rejected before the proper procedural stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
produzione di documenti esame di cassazione controllo della procedura ordinanze probatorie rinvio pregiudiziale procedura civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 segg. CPC

These articles formed the basis for reviewing and accepting the appeal for cassation.

art. 327 lett. g CPC

Cited in the reasoning section as a basis for identifying a formal violation of law, which led to the cassation.

art. 327 lett. f CPC

Cited in the reasoning section as a basis for finding that the judge based the judgment on an incorrect supposition.

art. 340 lett. d CPC

Cited in the reasoning section as the basis for establishing that the judge founded the judgment on an incontrovertibly excluded incorrect supposition.

LTG

This provision was cited as the basis for ruling on the costs of the proceedings.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2002.104 · Lugano 13 gennaio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 presentato da

__________ Contro

la decisione 27 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia con cui ha respinto un'istanza di edizione documenti proposta il 20 novembre 2002 nei confronti di

__________

esaminati gli atti,

considerato

in fatto in diritto: che __________, invocando l'art. 85 LEF, ha presentato al Giudice di pace un'istanza tendente ad accertare la perenzione del precetto esecutivo __________ dell'UE di Lugano, intimatogli da __________per l'incasso di fr. 721.55;

che lo stesso giorno l'istante ha proposto allo stesso Giudice di pace un' *istanza di edizione documenti 206 e ss CPC* con la quale chiedeva la produzione dalla controparte di determinati documenti;

che con decisione 27 novembre 2002 il giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza di edizione documenti poichè tale prova può essere proposta solo nell'ambito dell'istruzione della causa e non al di fuori di un processo, ovvero allo scopo di *ottenere la consegna di documenti*;

che con il presente ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC: egli rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, ritenendo a torto che l'istanza di edizione fosse stata inoltrata in modo indipendente dall’azione principale;

che se non v'è dubbio sul fatto che -come correttamente rilevato dal primo giudicel’edizione di documenti (art. 206 segg. CPC) è un mezzo di prova tra quelli conosciuti dal nostro CPC e al quale può essere fatto ricorso solo nell'ambito di un processo, è altrettanto vero che in concreto la domanda di edizione documenti presentata dall’istante, diversamente dalla conclusione del Giudice di pace, non può essere considerata come atto a sé stante;

che infatti la stessa è stata esplicitamente presentata *nel quadro di cui alla petizione datata mercoledì 20 novembre 2002 (allegata alla presente)*, allegato introduttivo in cui l’istante ha peraltro indicato tra i mezzi di prova proprio anche l'edizione di documenti dalla controparte;

che è d'altra parte irrilevante che l'istante abbia formulato questa proposta di prova con uno scritto distinto (ma con esplicito riferimento all'azione di merito), dal momento che lo stesso avrebbe potuto essere considerato come integrativo dell'istanza principale, rispettivamente come un'anticipazione (non vietata) di una proposta di prova che avrebbe poi dovuto essere riproposta in sede di udienza preliminare (art. 207 cpv. 1 lett. b CPC);

che, in particolare, per la domanda di edizione di documenti tra le parti non è necessaria, quindi non può essere esclusa, una separata istanza scritta (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 207 m. 1);

che comunque, al di là della proponibilità del ricorso poiché la decisione in esame costituirebbe ordinanza (art. 213a CPC) e non decisione finale ai sensi dell'art. 327 CPC, il ricorso dev'essere accolto per almeno due motivi;

che infatti, da un lato, dev'essere considerata manifesta violazione di diritto formale l'anticipata decisione sulla prova, ovvero prima ancora che l'edizione fosse confermata (ritualmente proposta) nello stadio previsto dalla procedura (art. 327 lett. g CPC), mentre può rappresentare motivo di revisione (art. 327 lett. f CPC) la circostanza secondo cui il giudice ha fondato il suo giudizio su una supposizione errata la cui verità è incontrastabilmente esclusa (art.

340 lett. d CPC), ciò che è individuabile nell'aver voluto considerare l'istanza di edizione come avulsa dalla contemporanea azione di merito;

che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino visto che la parte convenuta non è neppure stata chiamata in causa.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.-

3. Intimazione a:

- __________;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria