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16.2002.102 • TRAC TI 16.2002.102 Generato dall'IA

Municipality v. Taxpayer (Unauthorized Representation in Cassation Appeal)

Numero d'incarto 16.2002.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against lower court decisions that granted the rejection of oppositions to summary execution proceedings initiated by a municipality to collect municipal tax, late payment interest, default fees, and execution costs for the years 2000 and 2001, despite the debtor having filed for a tax amnesty. The appellate court declared the appeal null and void, reasoning that the representative who filed the appeal on behalf of the appealing party (an association) was not legally authorized to represent them in a cassation appeal under the relevant procedural code, as associations are not included in the exhaustive list of entities permitted to represent parties in such proceedings, which is a mandatory jurisdictional requirement that must be reviewed ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 64 CPC, Art. 64a CPC, Art. 64a cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 246 cpv. 4 LT, Art. 327 CPC; Municipality v. Taxpayer (Unauthorized Representation in Cassation Appeal): The appellate court declared the appeal null and void, reasoning that the representative who filed the appeal on behalf of the appealing party (an association) was not legally authorized to represent them in a cassation appeal under the relevant procedural code, as associations are not included in the exhaustive list of entities permitted to represent parties in such proceedings, which is a mandatory jurisdictional requirement that must be reviewed ex officio.

Parole chiave

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rappresentanza senza poteri omissione del contribuente opposizione esame di cassazione amnistia fiscale autorità giudiziaria fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 64 CPC
che legittimati a impugnare una sentenza del Pretore (o del segretario assessore) con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
Art. 64a CPC
che neppure è ipotizzabile in concreto l'applicabilità dell’art. 64a CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai rappresentanti di associazioni professionali o di categoria, non trattandosi di una delle cause contemplate dall'elenco esaustivo dell'art.
Art. 64a cpv. 1 CPC
che neppure è ipotizzabile in concreto l'applicabilità dell’art. 64a CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai rappresentanti di associazioni professionali o di categoria, non trattandosi di una delle cause contemplate dall'elenco esaustivo dell'art.
Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC
che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 9 dicembre 2002 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza (art.
Art. 246 cpv. 4 LT
che, a titolo abbondanziale, può essere ancora osservato che il ricorso sarebbe comunque destinato ad essere respinto poiché, mentre ritiene chiaro il senso dell'art. 246 cpv.
Art. 327 CPC
4 LT (così come indicato in sentenza), il ricorrente non indica -nemmeno implicitamentenessuno fra i motivi di cassazione elencati esaustivamente dall'art. 327 CPC;
Art. 331 cpv. 1 CPC
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv.
Art. 148 CPC
Cited in the preamble to the decision as the basis for allocating costs, which are then ordered in the dispositive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the preamble to the decision as the basis for allocating costs, which are then ordered in the dispositive.

OTLEF

Cited in the preamble to the decision for cost allocation, referring to the relevant legislation for fees.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.102 · Lugano 18 dicembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 2002 presentato nella forma dell'appello da

__________ Rappr. dal __________ Contro

le sentenze 19 novembre 2002 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. EF.2002.332 e EF.2002.333) promosse con istanze 9 ottobre 2002 da

__________ Rappr. dall’__________

con le quali l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte

dal convenuto ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con separate istanze 9 ottobre 2002 il __________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati, notificatigli per l'incasso dell'imposta comunale, degli interessi di ritardo, della tassa di diffida e delle spese esecutive relative agli anni 2000 e 2001, domande alle quali il convenuto si è opposto avendo inoltrato domanda di condono per il pagamento di dette imposte;

che, congiunte le cause per la discussione, il segretario assessore ha emanato il 19 novembre 2002 due identici giudizi con i quali, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dal Comune, ha accolto le istanze osservando che la domanda di condono inoltrata dal convenuto non sospende il suo obbligo di pagamento delle imposte oggetto delle esecuzioni;

che con scritto 9 dicembre 2002 __________, rappresentato dal presidente del sindacato __________, insorge contro i predetti giudizi chiedendone l’annullamento;

che a prescindere dalla sua tempestività, il ricorso è irricevibile;

che infatti, tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);

che simile verifica s'impone anche nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 74);

che legittimati a impugnare una sentenza del Pretore (o del segretario assessore) con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che la __________ e per essa il suo segretario __________, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;

che neppure è ipotizzabile in concreto l'applicabilità dell’art. 64a CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai rappresentanti di associazioni professionali o di categoria, non trattandosi di una delle cause contemplate dall'elenco esaustivo dell'art. 64a cpv. 1 CPC laddove le procedure sommarie sono ricordate solo in connessione con vertenze derivanti da contratto di locazione;

che sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 142, m. 4);

che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 9 dicembre 2002 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC);

che, a titolo abbondanziale, può essere ancora osservato che il ricorso sarebbe comunque destinato ad essere respinto poiché, mentre ritiene chiaro il senso dell'art. 246 cpv. 4 LT (così come indicato in sentenza), il ricorrente non indica -nemmeno implicitamentenessuno fra i motivi di cassazione elencati esaustivamente dall'art. 327 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 9 dicembre 2002 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria