Enforcement of Child Support by Custodial Parent
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought definitive rejection of an opposition to an enforcement proceeding initiated to collect CHF 6,000 in overdue child support, relying on a divorce decree; the lower court rejected the request because the creditor listed in the enforcement title (the mother) did not match the party initiating the proceedings (the mother), but the appellate court overturned this decision, reasoning that jurisprudence and substantive law permit the custodial parent to enforce child support claims in their own name, even if the child is the ultimate beneficiary, thus finding the lower court's decision manifestly contrary to established legal principles and proceeding to grant the definitive rejection of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 84 LEF, Art. 289 cpv. 1 CC, Art. 276 CC, Art. 332 cpv. 2 CPC; Enforcement of Child Support by Custodial Parent: Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non riconoscendo nella documentazione prodotta un valido titolo esecutivo: osserva in particolare che la sentenza di divorzio obbliga il padre a versare il contributo alimentare non alla figlia, ma nelle mani della madre e che comunque i crediti alimentari in favore di un minore -qual è __________ - possono essere fatti valere dal medesimo in proprio nome, oppure da parte del detentore dell'autorità parentale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly cited these articles in the preamble to the ruling section ('pronuncia') as the basis for reviewing the appeal.
Used to decide the merits of the controversy after accepting the appeal.
Cited as the basis for deciding on costs and fees in the first instance proceedings.
Cited as the basis for deciding on costs and fees (referring to the Cantonal Law on costs in Official Proceedings).
Testo completo
Incarto n. 16.2002.101 · Lugano 6 maggio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 2002 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________ contro
la sentenza 6 dicembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 ottobre 2002 nei confronti di
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 8 ottobre 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.-, rivendicati a titolo di contributo alimentare arretrato dovuto alla figlia __________ (1988) per il periodo dal
14 aprile 2000 al 16 agosto 2002. A valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 20 ottobre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la quale è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevedeva a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un contributo alimentare mensile a favore della figlia, di fr. 600.- fino al compimento del sesto anno di età, di fr. 750.- dal settimo al dodicesimo anno e di fr. 850.- dal tredicesimo al sedicesimo anno di età (doc. D). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando innanzi tutto la legittimazione attiva dell'istante poiché destinataria del credito alimentare era semmai la figlia; nel merito ha riconosciuto il proprio debito limitatamente a fr. 5'500.-, riservandosi peraltro di farne valere l'estinzione in altra sede.
2.
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non essendovi *identità tra il creditore (__________) e l'istante __________*
3. Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non riconoscendo nella documentazione prodotta un valido titolo esecutivo: osserva in particolare che la sentenza di divorzio obbliga il padre a versare il contributo alimentare non alla figlia, ma nelle mani della madre e che comunque i crediti alimentari in favore di un minore -qual è __________ - possono essere fatti valere dal medesimo in proprio nome, oppure da parte del detentore dell'autorità parentale.
Con osservazioni 26 dicembre 2002 l'escusso postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin,
in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF). Quest'esame tende in particolare ad accertare, oltre al carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l’escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).
6. Le censure del ricorso sono corrette. Infatti, ancorché nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione il creditore indicato nel titolo esecutivo debba coincidere con la persona dell'istante (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80 LEF), nel caso specifico dell'incasso di un contributo alimentare per un figlio, vale l'art. 289 cpv. 1 CC secondo il quale i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia. Ciò che viene inteso come la facoltà di chi detiene la potestà parentale di procedere in proprio nome all'incasso del contributo alimentare (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 170; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 5 n. 18 e §
17 n. 23; DTF 109 II 372; JT 1978, 26). Ed è ciò che si verifica nella fattispecie, pacifica l'autorità parentale attribuita alla madre (doc. D, Convenzione, § 3). Contrariamente poi a quanto obietta il convenuto nelle osservazioni al ricorso, il principio indicato non è stato modificato o abrogato con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul diritto del divorzio (Breitschmid, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 276 CC, N. 18). Infine, la facoltà della procedente di incassare il contributo alimentare potrebbe essere data in concreto già in base alla lettera della sentenza di divorzio che indica nella madre la destinataria del contributo alimentare inteso al mantenimento della figlia.
Non concedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi indicati, il segretario assessore ha deciso in modo manifestamente contrario sia al diritto sostanziale, sia a un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 13): ciò che comporta la cassazione del giudizio impugnato.
7. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia. In concreto, decisa negativamente l'eccezione sollevata dall'escusso e preso atto dell'idoneità del titolo prodotto dall'istante, si osserva che l'importo posto in esecuzione corrisponde alla differenza tra i contributi alimentari, non indicizzati, dovuti dal convenuto per il periodo dal 14 aprile 2000 al 16 agosto 2002, ossia fr. 22'950.- (così come correttamente calcolato nel doc. F e non contestato) e quanto da questi effettivamente versato, ossia fr. 16'950.-, osservando che la prova portata dall'escusso di aver corrisposto all'istante fr. 500.- in più (doc. 1) risulta irrilevante, non concernendo il periodo di computo indicato nell'esecuzione. D'altra parte, pretendendo di far rientrare nel totale il versamento effettuato l'11 settembre 2002, l'escusso si scosta comunque dal termine previsto convenzionalmente, secondo cui il contributo è da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a valere -evidentementeper quello stesso mese. In tal senso l'istanza dev'essere accolta.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede alla parte istante non possono essere riconosciute ripetibili nella misura fissata dal primo giudice a favore della controparte, bensì unicamente un’indennità per compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10), non essendo infatti ipotizzabile l’applicazione della TOA poiché l’istante non era rappresentata in giudizio (Rep 1990 210).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 6 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L’istanza è accolta.*
*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.*
*2. La tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte*
*istante, è posta a carico del convenuto. Questi rifonderà inoltre all’istante un‘indennità di fr. 50.-.*
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ con l’obbligo di versare alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria