Labor Dispute Appeal Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who was employed as an office worker sued their former employer for unpaid wages, successfully obtaining a judgment for a reduced amount from the Justice of the Peace, prompting the former employee to appeal via a cassation appeal. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline stipulated for appeals concerning labor contract disputes, which is not suspended during judicial holidays, as the appeal was postmarked after the deadline calculated from the date the appellant received the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398bis CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Labor Dispute Appeal Timeliness: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline stipulated for appeals concerning labor contract disputes, which is not suspended during judicial holidays, as the appeal was postmarked after the deadline calculated from the date the appellant received the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles are cited as the general basis for the cassation procedure, although the inadmissibility was based on tardiness (not explicitly cited in the operative part, but part of the general procedural context mentioned before the dispositive).
This article is cited to regulate the costs in case of an unsuccessful appeal (leading to the order on costs in point 2).
Although cited in the reasoning section to determine the applicable term for the appeal, it is not explicitly listed in the operative orders 1, 2, or 3.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00001 · Lugano 21 gennaio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 dicembre 2002 presentato da
__________ contro
la sentenza 4 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo della Maggia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 ottobre
2001 da
__________ (rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'283.50 oltre accessori, domanda ridotta a fr. 961.50 e così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 ottobre 2001 __________ e ha convenuto in giudizio __________ presso la quale ha lavorato in qualità di impiegato d'ufficio nei mesi da giugno ad agosto 2001, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'283.50 a saldo delle proprie pretese salariali, credito in seguito ridotto a fr. 961.50;
che con sentenza 4 dicembre 2001 il Giudice di pace del circolo della Maggia ha accolto le pretese dell’istante nella misura di fr. 961.20 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2001;
che con scritto 17 dicembre 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con osservazioni 14 gennaio 2002 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso contestando preliminarmente la tempestività del gravame;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di
10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione in oggetto (data del timbro postale 21 dicembre 2001) il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, avendo la ricorrente ricevuto la sentenza dedotta in cassazione il 5 dicembre 2001 (verifica postale);
che il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre le ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 dicembre 2001 di __________ è irricevibile in quantotardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà ad __________ un'indennità di fr. 50.-.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria