Annulment for Lack of Proper Party Representation in Debt Enforcement Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary proceeding to reject an opposition to an enforcement order for unpaid insurance premiums, where the initial judgment granted the request based on a valid acknowledgment of debt, the appellate court annulled the decision because the initial application, filed by individuals not listed in the commercial register as legal representatives of the corporate entity initiating the claim, lacked a fundamental procedural requirement regarding proper party representation, rendering the application and all subsequent procedural acts, including the lower court's judgment, void *ex officio*.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 CPC, Art. 55 CC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 148 CPC, art. 97 n. 4 CPC, art. 327 segg. CPC; Annulment for Lack of Proper Party Representation in Debt Enforcement Opposition: che al ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 as the basis for declaring the initial request null due to lack of representation legitimacy.
Cited implicitly through the finding that the absence of a procedural requirement leads to nullity, which justifies the annulment in order 1.
Cited in the preamble to determine the allocation of costs in order 2.
Cited in the preamble as the general procedural basis for the cassation appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00094 · Lugano 17 aprile 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 dicembre 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° marzo 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati agli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° marzo 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'360.– oltre spese e tassa di diffida, corrispondenti al premio rivendicato nei confronti di quest'ultimo sulla base del contratto di assicurazione infortuni dallo stesso concluso, scaduto il 1° gennaio 2000;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 15 marzo 1996;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esigibilità del credito rivendicato dall'istante;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenuto esigibile il premio rivendicato dall'istante, nonostante questa avesse disdetto il contratto già a far tempo dal 1° gennaio 1999;
che al ricorso controparte non ha formulato osservazioni;
che secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che trattandosi di una persona giuridica, qual'è in concreto l'__________, con sede a __________, essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC);
che nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso che le persone che hanno sottoscritto l’istanza alla Pretura, tali __________ e __________, non sono iscritte a registro e non sono pertanto legittimate a vincolare né individualmente, né collettivamente la __________;
che, ancorché il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 142, m. 4);
che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera constatare la nullità dell’istanza 1° marzo 2001 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza;
che al ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 1° marzo 2001 di __________ è nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 30.– per questa sede.
3.
Intimazione a :
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria