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16.2001.92 • TRAC TI 16.2001.92 Generato dall'IA

Religious Organization v. Debtor (Enforceable Title in Debt Collection)

Numero d'incarto 16.2001.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to definitively reject their opposition to a debt collection proceeding initiated by a religious organization for past-due parish tax, arguing the underlying documentation lacked the necessary legal force of an enforceable title under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act because it was merely a payment request, not a final administrative decision that specified appeal remedies. The appellate court agreed, reasoning that for definitive rejection of opposition in enforcement proceedings, the creditor must produce an enforceable title, which requires a formal decision by an authority *iure imperii* that has become final, and the submitted documents failed to meet this requirement as they lacked the formal notification of appeal remedies, thus warranting the reversal of the lower court's decision and dismissal of the underlying request.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 80 LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 28 LALEF, Art. 55 cpv. 1 PAmm, Art. 1 Pamm; Religious Organization v. Debtor (Enforceable Title in Debt Collection): The appellate court agreed, reasoning that for definitive rejection of opposition in enforcement proceedings, the creditor must produce an enforceable title, which requires a formal decision by an authority *iure imperii* that has become final, and the submitted documents failed to meet this requirement as they lacked the formal notification of appeal remedies, thus warranting the reversal of the lower court's decision and dismissal of the underlying request.

Parole chiave

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titolo esecutivo di rigetto assemblea dei creditori decisione d'esecuzione opposizione licenziamento amministrativo autorità di cosa giudicata formale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was cited as the ground for overturning the lower court's decision due to the demonstrable violation of substantive or procedural law or the manifestly erroneous evaluation of evidence.

art. 80 LEF

This provision defines what constitutes an enforceable title, the erroneous application of which was the basis for annulling the decision.

art. 148 CPC

Cited in connection with the determination of costs for the appeal proceedings.

OTLEF

Cited regarding the allocation of expenses (costs) for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00092 · Lugano 17 aprile 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 dicembre 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 10 novembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 4 ottobre 2001 da

__________ (rappr. dal __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 4 ottobre 2001 la __________ di __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'823.60 corrispondenti all'imposta parrocchiale per gli anni 1995–98 oltre alla tassa di diffida;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, considerata valido titolo esecutivo la documentazione agli atti, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro questa decisione, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. e) e g) dell'art. 327 CPC;

che il ricorrente lamenta innanzi tutto il mancato allestimento di un verbale del contraddittorio tenutosi davanti al primo giudice dal quale poter dedurre le contestazioni da lui sollevate;

che nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendo nella documentazione allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art.

80 LEF, e considerandolo iscritto nel catalogo tributario della __________;

che con scritto 19 dicembre 2001 la parte istante chiede la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.

2 n. 3 LEF);

che nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura, comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che, impregiudicata la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie e viceparrocchie cattoliche, nonché alla Chiesa evangelica riformata del Canton Ticino, e la natura pubblica dei tributi prelevati in base al DL concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata, il calcolo dell'imposta dev'essere intimato per iscritto al suo destinatario, deve indicare almeno l'anno di calcolo, l'ammontare dell'imposta cantonale ordinaria, l'aliquota applicabile, l'ammontare dell'imposta di culto, la data d'intimazione e i rimedi giuridici (art. 2 cpv. 2 Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull'imposta di culto);

che debitori dell'imposta sono gli iscritti nel catalogo tributario, rispettivamente coloro che non hanno fatto richiesta di esenzione (art. 6 e 8 del Regolamento);

che nel caso di specie si può prescindere dalla verifica del contestato assoggettamento del ricorrente all'imposta di culto per gli anni 1995–98, mancando comunque la prova dell'intimazione a quest'ultimo della decisione 25 marzo 1993 sulla sua iscrizione nel catalogo tributario della __________ di __________, ossia in conformità con l'art. 5 del Regolamento;

che infatti, per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento deve fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall'autorità *iure* *imperii*, (qui, nei confronti del contribuente), inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n.

8 e 16; Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; Staehelin, op.cit., n. 112, 116 e 119);

che questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario;

che l'indicazione di simile rimedio (come peraltro prevede l'art. 2 del Regolamento) deve figurare nella decisione (Staehelin, op.cit., n. 127), unitamente all'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/ Hertig in BlSchK 1986, p. 131; Staehelin, op.cit., n. 110 e segg.);

che contrariamente a quanto concluso dal giudice di pace, dalla documentazione allegata all'istanza (doc. E–H) non risulta nessuno scritto al quale possa essere attribuito carattere di decisione nei confronti del convenutoe tantomeno che rechi qualsiasi indicazione circa i rimedi di diritto contro il calcolo dell'imposta parrocchiale, così da poter concludere al carattere definitivo del medesimo;

che trattasi di semplici richieste di pagamento alle quali non può in nessun caso essere attribuita la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti (Staehelin, op.cit., n. 120);

che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del giudice di pace, deve essere accolto;

che a dipendenza dell'esito della lite può rimanere irrisolta la questione circa la mancanza dell'autorizzazione a stare in lite a favore del Consiglio parrocchiale da parte dell'Assemblea parrocchiale (art. 18 lett. d Legge sulla libertà della Chiesa cattolica);

che a titolo abbondanziale, ossia prescindendo dalla rilevanza giuridica della censura sollevata dal ricorrente nel caso particolare, va ricordato al giudice di pace l'obbligo di verbalizzare le allegazioni orali delle parti, unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i termini esatti della discussione (art. 298 CPC per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF; Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 8);

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 novembre 2001 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 10 novembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 80.–.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.150.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della __________ di __________ la quale verserà al ricorrente un'indennità di fr. 60.– per questa sede.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria