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16.2001.87 • TRAC TI 16.2001.87 Generato dall'IA

Appeal Regarding Attorney Fee Calculation and Service of Notice

Numero d'incarto 16.2001.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision awarding an attorney the balance of Fr. 1,000 for professional consultation, arguing that the hearing notice was not received because the party was absent from their domicile and disputing the fee for one specific letter. The appellate court rejected the procedural claim regarding the right to be heard, reasoning that standard jurisprudence holds that a registered letter is considered served upon delivery or, if undelivered, after seven days at the post office, placing the onus on the absent party to ensure mail reception; however, the court partially upheld the appeal on the merits, annulling the award for the letter of January 28, 2000, because the opposing counsel admitted its gratuitous nature, resulting in a reduction of the owed amount to Fr. 923.10 plus interest.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 124 cpv. 2 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 394 CO; Appeal Regarding Attorney Fee Calculation and Service of Notice: 1,000 for professional consultation, arguing that the hearing notice was not received because the party was absent from their domicile and disputing the fee for one specific letter. The appellate court rejected the procedural claim regarding the right to be heard, reasoning that standard jurisprudence holds that a registered letter is considered served upon delivery or, if undelivered, after seven days at the post office, placing the onus on the absent party to ensure mail reception; however, the court partially upheld the appeal on the merits, annulling the award for the letter of January 28, 2000, because the opposing counsel admitted its gratuitous nature, resulting in a reduction of the owed amount to Fr. 923.10 plus interest.

Parole chiave

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onorario audizione delle parti decisioni incidentali patrocinatore di controparte nuovo mezzo di prova riduzione della mercede d'avvocato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
This article was cited to justify the exclusion of new evidence presented at this stage of the proceedings (although it is not in the final orders, it informed the court's view on evidence handling).
Art. 327 lett. e CPC
This article was cited regarding the procedural ground for quashing a judgment when a party's right to be heard was violated (though the claim was rejected in the final ruling, the framework for review was based on it).
Art. 29 cpv. 2 Cost
e CPC una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere cassata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ossia è stata lesa nel suo diritto di essere sentita nel processo, diritto previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost.;
Art. 124 cpv. 2 CPC
che per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);
Art. 327 lett. g CPC
This article was cited regarding the substantive ground for quashing a judgment due to arbitrariness (though the claim was rejected in the final ruling, the framework for review was based on it).
Art. 394 CO
This article concerning the mandate contract was used in the reasoning concerning the merits of the claim.
Art. 394 cpv. 3 CO
This article concerning the remuneration of a mandate contract was used in the reasoning concerning the merits of the claim.
Art. 332 cpv. 2 CPC
This article was used by the court to calculate the reduction of the lawyer's fee due to the admitted gratuitous service.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles are cited as the basis for pronouncing the partial acceptance of the appeal for cassation.

art. 332 cpv. 2 CPC

This article was used by the court to calculate the reduction of the lawyer's fee due to the admitted gratuitous service.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

This article was cited to justify the exclusion of new evidence presented at this stage of the proceedings (although it is not in the final orders, it informed the court's view on evidence handling).

art. 327 lett. e CPC

This article was cited regarding the procedural ground for quashing a judgment when a party's right to be heard was violated (though the claim was rejected in the final ruling, the framework for review was based on it).

art. 327 lett. g CPC

This article was cited regarding the substantive ground for quashing a judgment due to arbitrariness (though the claim was rejected in the final ruling, the framework for review was based on it).

art. 394 cpv. 3 CO

This article concerning the remuneration of a mandate contract was used in the reasoning concerning the merits of the claim.

art. 394 CO

This article concerning the mandate contract was used in the reasoning concerning the merits of the claim.

art. 64 LTF

Although the specific decision regarding legal aid is noted in order II, the text indicates that the request was 'evasa nel senso dei considerandi' (dealt with according to the reasoning), implying application of the rules governing legal aid, though the reference itself is not explicitly in the final operative paragraphs (I, II, III) beyond acknowledging the request in II. Since the court chose not to levy costs/fees, the spirit of legal aid provisions is addressed, but no direct operative application (like granting or denying based on a specific article number) is visible in the main orders I-III, except for the acknowledgment in II.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00087 · Lugano 15 marzo 2002/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 23 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 settembre 2001 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 1'000.-- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Biasca, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 settembre 2001 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la condanna di questi al pagamento di fr. 1'000.--, corrispondenti al saldo della nota professionale 25 agosto 2000 relativa a consulenza professionale prestata in suo favore tra gennaio e agosto 2000 (doc. C) in una vertenza che lo opponeva, in qualità di docente, al Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Canton Ticino;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, non risultando dalla documentazione prodotta dalla parte istante, la sola che ha presenziato all'udienza, un eventuale accordo tra le parti sulla gratuità delle prestazioni del legale, come preteso dal convenuto nel suo scritto 6 novembre 2000 (doc. F) e contestato dall'istante;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro tale giudizio, lamentandosi innanzi tutto de essere stato leso nel suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'udienza, ossia non essendogli pervenuta la relativa citazione poiché assente dal proprio domicilio;

che nel merito il ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver ritenuto corretto l'ammontare fatturato dall'avvocata, riferito anche a una lettera 28 gennaio 2000 di cui risulterebbe invece il carattere gratuito;

che con istanza 28 novembre 2001 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con osservazioni 7 gennaio 2002 la resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso;

che la dichiarazione 31 maggio 2001 di terze persone, prodotta dal ricorrente a sostegno della gratuità delle prestazioni litigiose, dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere cassata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ossia è stata lesa nel suo diritto di essere sentita nel processo, diritto previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost.;

che nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della citazione, bensì il fatto di non aver potuto prenderne conoscenza tempestivamente poiché assente dal proprio domicilio;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio, né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso lo stesso ufficio (DTF 123 III 492, 113 Ib

89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 124, m. 1);

che infatti, in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;

che per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);

che di conseguenza il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato violato, di modo che la censura di natura processuale non può essere accolta;

che anche nel merito -e in buona partela sentenza del giudice di pace non può essere considerata arbitraria (art. 327 lett. g CPC), trovando sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie;

che dalle stesse è infatti emerso che le parti hanno concluso un contratto di mandato (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n. 144 ad art. 394 CO), in virtù del quale l'istante si è occupata della tutela degli interessi del convenuto;

che contestata dal ricorrente non è tanto l'attività professionale svolta dall'istante, ma il carattere oneroso del mandato;

che questa problematica, ancorché non sollevata dal ricorrente dinanzi al primo giudice, può nondimeno essere esaminata, avendovi fatto esplicito riferimento sia l'istante, sia il giudice di pace nella sua decisione;

che trattandosi di un mandato di consulenza, generalmente soggetta a remunerazione (art. 394 cpv. 3 CO; Fellmann, Comm. di Berna, 1992, N. 373 ad art. 394 CO), così come in concreto risulta espressamente dalla procura sottoscritta dal convenuto il 1° febbraio 2000 (doc. A), spettava semmai a quest'ultimo provare che le parti ne avevano pattuito la gratuità (Fellmann, op. cit., N. 383 ad art. 394 CO), prova che in concreto il convenuto non ha potuto fornire;

che, per quanto attiene invece all'onorario relativo alla stesura della lettera 28 gennaio 2000 al cliente, la decisione del primo giudice dev'essere annullata, dal momento che la stessa istante ne ha ammesso la promessa gratuità in sede di contraddittorio;

che pertanto, giudicando in base all'art. 332 cpv. 2 CPC, la tariffa oraria applicata dall'avvocata, pari fr. 153.85, porta a una riduzione dell'onorario di fr. 76.90, corrispondente al tempo (30 minuti) indicato nella nota dettagliata per la prestazione controversa;

chealla luce di quanto sopra esposto il ricorso, respinte le maggiori censure, può essere accolto solo in parte;

che non torna conto affrontare il quesito dell'assistenza giudiziaria chiesta dal ricorrente limitatamente alla procedura d'impugnazione, a dipendenza dell'esiguo valore delle spese e della tassa di giustizia applicabile in concreto, dalle quali la Camera può anche prescindere a causa delle particolarità della fattispecie e dell'accertata indigenza del ricorrente. Parimenti è possibile prescindere dall'attribuzione di ripetibili alla parte resistente che ha patrocinato sé stessa e che ha -verosimilmente di propositoomesso di chiederne l'assegnazione (*Protestate spese e tassa di giustizia*).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione 23 ottobre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Riviera è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

1. *L'istanza è parzialmente accolta.*

*Il signor __________, è condannato a versare all'avv. __________, la somma di fr.

923.10 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2000 e alle spese esecutive.*

2.*Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta al PE __________ UEF Riviera del 22 maggio 2001, notificato il 23 maggio 2001.*

3.*La tassa di giustizia e le spese, totale fr. 70.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico per 1/10 e per il resto sono poste a carico del convenuto.*

II. La domanda di assistenza giudiziaria 28 novembre 2001 del ricorrente è evasa nel senso dei considerandi.

III. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

IV. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria