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16.2001.81 • TRAC TI 16.2001.81 Generato dall'IA

Creditor's Provisional Rejection of Debt Enforcement Upheld in Early Termination Penalty Dispute

Numero d'incarto 16.2001.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The situation involved a creditor seeking provisional rejection of an objection to debt enforcement, based on a contract where the debtor received a free phone under the condition of maintaining a minimum six-month subscription, defaulting in an CHF 800 penalty if terminated early; the debtor had terminated the subscription early and subsequently objected to enforcement, arguing their termination notice was conditional, but the lower court partially granted the creditor's request based on the contract serving as a valid acknowledgment of debt, and the appellate court upheld this decision, reasoning that the contract clearly established the debt obligation upon early termination, and the debtor's written communication was reasonably interpreted by the lower court as an unambiguous, effective cancellation meeting the contractual condition for the debt's exigibility, thus the appeal alleging erroneous evaluation of evidence was unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Creditor's Provisional Rejection of Debt Enforcement Upheld in Early Termination Penalty Dispute: che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo risoluzione di contratto riconoscimento di debito assemblea dei creditori esecuzione impugnazione della cancellazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The court confirmed the lower court's decision based on the verification of the debt recognition stipulated in this article.

art. 327 segg. CPC

These articles governed the procedure for the cassation appeal being judged.

art. 148 CPC

This article was cited as the basis for the cost allocation in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00081 · Lugano 13 marzo 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 15 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 31 maggio 2001 da

__________ rappr. da __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 31 maggio 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 800.- oltre spese e interessi;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto sottoscritto dalle parti l'11 maggio 2000 con il quale l'istante ha fornito gratuitamente al convenuto un cellulare, fermo restando l'impegno di quest'ultimo di sottoscrivere un abbonamento telefonico con la ditta __________ della durata minima di 6 mesi (sino all'11 novembre 2000) e ritenuto che una disdetta anticipata avrebbe comportato l'obbligo di pagamento dell'importo di fr. 800.-, corrispondente al valore dell'apparecchio fornito;

che avendo il convenuto disdetto il contratto d'abbonamento con la società __________ il 9 settembre 2000, l'istante ha proceduto in via esecutiva per l'incasso dell'importo pattuito;

che il convenuto si è opposto all'istanza contestando l'esigibilità del credito, non potendosi dedurre dal suo scritto 9 settembre 2000 l'esistenza di una disdetta con effetto immediato, bensì unicamente l'intenzione di disdire il contratto qualora non avesse ottenuto determinati conteggi richiesti a __________;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, considerata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto menzionato, ha accolto l'istanza, ritenendo lo scritto 9 settembre 2000 del convenuto valida disdetta del contratto;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le prove documentali agli atti;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito, constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che il contratto 11 maggio 2000 costituisce un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione la cui esigibilità era condizionata all'eventuale disdetta del contratto d'abbonamento telefonico da questi concluso con la ditta __________ prima dell'11 novembre 2000;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe provato l'avverarsi di detta condizione (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 36 ad art. 82), non è arbitraria;

che se *l'intenzione* dell'escusso non fosse stata quella di disdire immediatamente (o per la prima data utile) l'abbonamento __________, comunque prima del termine contrattuale dell'11 novembre 2000, egli avrebbe dovuto esprimersi diversamente da quanto si legga nel suo scritto 9 settembre 2000 (intestato: *Disdetta abbonamento __________*) dove la disdetta non è fatta dipendere dall'eventuale mancata consegna di copia delle fatture emesse a suo carico fino a quella data, ma appare chiaramente come un'espressione di volontà a sé stante e valida comunque (*Inoltre vi comunico la mia intenzione di disdire, ecc.*). Né dal seguito della corrispondenza agli atti si può dedurre alcunché di diverso (cfr.: lettera 13 settembre con la quale egli prende in sostanza atto dell'accettazione della sua disdetta; scritto 21 settembre 2000 nel quale l'escusso ripete di aver disdetto l'abbonamento telefonico in data il 9 settembre 2000);

che pertanto la decisione impugnata, frutto di una sostenibile lettura delle risultanze documentali circa l'avverarsi della condizione alla base dell'esigibilità del debito in questione, non può essere cassata non avendo l'escusso reso verosimili eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria