Tax Enforcement Appeal Moot Due to Withdrawal of Execution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that definitively rejected an opposition to a payment enforcement procedure concerning cantonal tax arrears for a specific year. However, the appellate court found that the creditor entity subsequently declared its intent to withdraw the enforcement action, rendering both the original enforcement procedure and the appeal filed against its rejection moot. Consequently, the court struck the cassation appeal from the rolls and determined that no court fees or expenses should be levied for the appeal judgment, as the underlying issue had been resolved by the withdrawal of the execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, art. 327 segg. CPC; Tax Enforcement Appeal Moot Due to Withdrawal of Execution: However, the appellate court found that the creditor entity subsequently declared its intent to withdraw the enforcement action, rendering both the original enforcement procedure and the appeal filed against its rejection moot. Consequently, the court struck the cassation appeal from the rolls and determined that no court fees or expenses should be levied for the appeal judgment, as the underlying issue had been resolved by the withdrawal of the execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive regarding the removal of the appeal from the rolls because the underlying procedure became moot.
Cited as part of the procedural basis for the decision, although its specific application is covered by Art. 352 CPC in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00008 · Lugano 12 marzo 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 presentato da
__________ (rappr. da __________) contro
la sentenza 12 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 ottobre 2000 (inc.n. 268/2000/S) da
__________ (rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 12 dicembre 2000 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________, succursale di __________, al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 130.- oltre accessori a saldo dell'imposta cantonale dovuta per il 1998;
che con atto ricorsuale 9 gennaio 2001 __________, succursale di __________, per il tramite del suo ex direttore __________, è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 26 febbraio 2001 l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è avvenuto lo stesso giorno;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ a, sia la procedura stessa di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese.
Richiamati gli art. 327 segg. e l'art. 352 CPC
pronuncia: 1. La procedura di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona (inc. n. 268/2000/S della Giudicatura di pace di Giubiasco) è divenuta priva d'oggetto.
§ Di conseguenza il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria