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16.2001.79 • TRAC TI 16.2001.79 Generato dall'IA

Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Action Over Advertising Fee

Numero d'incarto 16.2001.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the provisional rejection of their opposition to an enforcement action concerning an advertising fee, arguing the lower court erred by not considering the opposing party's alleged breach of contract due to publishing an incorrect text, which they claimed required explicit approval not given. The appellate court dismissed the appeal because the challenge focused on the substantive merits of the underlying contract dispute, specifically the alleged incorrect application of contract law regarding the advertisement's text, rather than strictly examining whether the presented documents constituted valid acknowledgment of debt or whether the debtor sufficiently substantiated an exception, which are the only permissible grounds for review in provisional opposition rejection proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 6 CO, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 82 CEF, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Action Over Advertising Fee: The appellate court dismissed the appeal because the challenge focused on the substantive merits of the underlying contract dispute, specifically the alleged incorrect application of contract law regarding the advertisement's text, rather than strictly examining whether the presented documents constituted valid acknowledgment of debt or whether the debtor sufficiently substantiated an exception, which are the only permissible grounds for review in provisional opposition rejection proceedings.

Parole chiave

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pubblicità dell'appalto credito in esecuzione opposizione opposizione al marchio motivi che possono invocarsi esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles are referenced when pronouncing the decision on the cassation appeal, specifically by rejecting it.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of court costs, leading to the order that the costs remain with the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00079 · Lugano 20 febbraio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2001 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________) contro

la sentenza 12 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 gennaio 2001 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'544.25, corrispondenti al costo della pubblicazione di un annuncio pubblicitario nelle pagine gialle (fr. 1'757.25), dedotto l'importo di fr. 213.– relativo a un errore che l'istante riconosce di aver commesso nella trascrizione del testo, ossia indicando "accumulatori *jouier*" anziché "accumulatori *ionici*";

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto d'inserzione sottoscritto dalle parti il 17 settembre 1997 sulla base del quale l'escussa si era impegnata a pagare la somma di fr. 1'757.25, IVA compresa;

che l'escussa si è opposta all'istanza a motivo dell'inadempienza di controparte alla quale rimprovera di aver pubblicato un testo non conforme a quanto richiesto e di non aver mai ricevuto il buono stampa –recante il testo errato– di cui l'istante ha prodotto copia;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, considerato valido riconoscimento di debito il contratto d'inserzione, ha accolto l'istanza non ritenendo l'errore di pubblicazione commesso dall'istante tale da pregiudicare la comprensione dell'annuncio pubblicitario;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 ottobre 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 6 CO, che nel caso specifico imponeva l'accettazione esplicita del testo dell'inserzione pubblicitaria, approvazione che la convenuta non ha mai dato non essendole mai stata trasmessa la bozza dell'annuncio;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione il giudice deve limitarsi ad accertare se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84) e a verificare se la parte escussa ha reso verosimili eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), conseguendone che ogni disamina del merito della lite esula dalle sue competenze;

che nel caso di specie la questione litigiosa era quella di sapere se, a fronte di un valido riconoscimento di debito quale era il contratto d'inserzione, la convenuta avesse reso sufficientemente verosimile l'eccezione di inadempienza dell'istante, nel qual caso il giudice non avrebbe potuto concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

che, a fronte della confusa motivazione del primo giudice, il ricorso non censura la decisione di primo grado in merito alla corretta applicazione dell'art. 82 CEF (in particolare del capoverso 2) o alla valutazione degli atti di causa versati all'incarto e riguardanti l'eccezione sollevata dalla parte escussa, ma concerne esclusivamente il merito della lite, vertendo sulla pretesa errata applicazione dell'art. 6 CO e –in quello stesso ambito– del principio dell'affidamento, concretamente individuando il motivo di cassazione della sentenza di prima sede nella *disattenzione … di un principio cardine del

diritto contrattuale* (ricorso, pag. 5), ma non riuscendo peraltro a definire in cosa consista la pretesa lesione del principio invocato;

che quindi –malgrado il generico riferimento all'art. 82 CEF– l'impugnazione è estranea all'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, così che la stessa non può essere accolta e nemmeno esaminata in questa sede, con la conseguenza della reiezione del ricorso;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 settembre 2001 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria