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16.2001.78 • TRAC TI 16.2001.78 Generato dall'IA

Appellee's Lack of Legal Personality Voids Judgment on Mattress Damage Claim

Numero d'incarto 16.2001.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought full compensation for a mattress allegedly damaged during cleaning by the appellee, a claim partially granted by the lower court which awarded partial damages based on the appellee acknowledging responsibility but contesting the amount. The appellate court, however, nullified the entire lower court proceeding, including the claim and the judgment, because the appellee entity lacked legal personality and thus procedural capacity as required by law, meaning the initial action and subsequent judgment were void *ab initio*.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 38 CPC, Art. 12 CC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 148 CPC; Appellee's Lack of Legal Personality Voids Judgment on Mattress Damage Claim: The appellate court, however, nullified the entire lower court proceeding, including the claim and the judgment, because the appellee entity lacked legal personality and thus procedural capacity as required by law, meaning the initial action and subsequent judgment were void *ab initio*.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni azione parziale personalità godimento dei diritti civili persona giuridica garanzia di locazione non pagata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Cited as the legal basis for declaring the entire procedure null and void due to the respondent's lack of procedural capacity.

art. 148 CPC

Applied to determine that the costs of the present judgment remain with the appellant (costs follow the event of the loss).

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00078 · Lugano 21 febbraio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 maggio 2001 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 800'000 oltre fr. 50.– e le spese a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 29 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ sita nel __________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 800'000 corrispondenti al valore di un coprimaterasso che l'istante sostiene essere stato danneggiato durante le operazioni di lavaggio da parte della convenuta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto del riconoscimento delle proprie responsabilità da parte della convenuta che si è limitata a contestare l'ammontare del danno, ha accolto l'istanza limitatamente a Lit. 400'000 oltre fr. 50.– per le spese di lavaggio;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa risarcitoria ritenendo arbitraria la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra

4 CPC);

che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);

nel caso di specie la convenuta __________ non risulta avere personalità giuridica propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si trattasse di ditta individuale;

che pertanto questa Camera non può che accertare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinate a un’entità che difetta della capacita processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. In evasione del ricorso per cassazione 25 settembre 2001 di __________ è accertata la nullità dell'istanza 29 maggio 2001 e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria