Reversal of Order for Payment Due to Lack of Established Liability
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a lower court ruling that ordered them to pay for heating pump replacement work, arguing they lacked passive legitimacy because they did not own the property where the work was done, and the party who commissioned the work was different. The appellate court found that the initial judgment erred by improperly shifting the burden of proof; because the appellant clearly contested their liability, the onus was on the claimant to prove a contractual link or basis for payment against the appellant, which was not established by the submitted documents, leading to the reversal of the lower court's decision and the dismissal of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Reversal of Order for Payment Due to Lack of Established Liability: The appellate court found that the initial judgment erred by improperly shifting the burden of proof; because the appellant clearly contested their liability, the onus was on the claimant to prove a contractual link or basis for payment against the appellant, which was not established by the submitted documents, leading to the reversal of the lower court's decision and the dismissal of the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the court to decide the merits of the dispute following the acceptance of the appeal.
Cited in the preamble as the legal basis for the cassation appeal procedure.
Cited in the preamble as the legal basis for allocating costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00065 · Lugano 22 gennaio 2002/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 2001 presentato da
__________ (rappr. dall'__________) Contro
la sentenza 19 luglio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 aprile 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 483.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 27 aprile 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 483.75 a saldo della fattura emessa il 28 luglio 2000 per lavori eseguiti presso il __________ di __________ e, meglio per la sostituzione della pompa del riscaldamento;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva non avendo nulla a che fare con la fattispecie e non essendo neppure proprietaria dello stabile in cui era avvenuto l'intervento dell'istante, lo stesso appartenendo allora ad __________ che peraltro si trovava "in cattive acque";
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta alla quale ha addebitato la mancata tempestiva contestazione dei richiami di pagamento e della fattura notificati dall’istante sulla base delle indicazioni ricevute dalla custode dello stabile;
che, a sostegno della sua decisione, il giudice di pace ha inoltre rilevato che __________ era amministratore sia della convenuta che di __________;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 settembre 2001, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove e in particolare di averle erroneamente attribuito l'onere della prova;
che con osservazioni 17 settembre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che l'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che in quest'ottica e di fronte alle chiare contestazioni della convenuta in merito alla sua legittimazione passiva, spettava all'istante dimostrare il benfondato della sua pretesa nei confronti
di quest’ultima;
che dalle prove documentali, le sole proposte dall’istante a sostegno del suo credito, non risulta la qualità di debitrice della convenuta, in particolare non risulta che sia stata quest’ultima a commissionare i lavori eseguiti dall’istante;
che il solo fatto per la convenuta di non aver tempestivamente reagito al ricevimento delle sollecitatorie di pagamento del credito controverso non prova nulla, non potendosi dedurre da tale silenzio il riconoscimento della pretesa dell'istante;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, neppure la presenza di __________ quale amministratore sia della convenuta che dell'allora proprietaria dello stabile legittimava la presente azione, trattandosi di persone fisiche e giuridiche distinte che rispondono unicamente per gli atti propri;
che poiché l’istante, alla quale come detto incombeva l’onere della prova, non ha dimostrato nessuna relazione tra la convenuta e i lavori dalla stessa eseguiti in uno stabile appartenente ad altra persona giuridica, non è dato nessun titolo sulla base del quale la convenuta possa essere tenuta a pagare una mercede per un contratto (verosimilmente un appalto) del quale non è parte;
che pertanto il ricorso che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato dev'essere accolto con l’addebito delle spese alla parte soccombente;
che, in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza;
che le spese seguono la soccombenza, mentre alla ricorrente, non patrocinata da un avvocato iscritto all’Albo, può essere riconosciuta un'indennità che tenga unicamente conto del dispendio di tempo per l'allestimento dell'allegato ricorsuale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 agosto 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 luglio 2001 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L'istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 30.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr.40.– a titolo di indennità.*
II. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 60.- per la sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria