Appeal Struck Due to Moot Enforcement Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement procedure initiated to collect a balance of federal direct tax; however, the execution office subsequently declared its withdrawal of the enforcement action, leading the appellate court to determine that since the underlying execution was rendered moot, both the original procedure to reject the opposition and the subsequent appeal for cassation became without object, resulting in the appeal being struck from the rolls without the imposition of fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Moot Enforcement Withdrawal: pronuncia: 1. La procedura di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona (inc. n. 266/2000/S della Giudicatura di pace di Giubiasco) è divenuta priva d'oggetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, cited in the preceding considerations and relevant to the procedure, is listed before the final order concerning costs, implicitly justifying the decision to strike the appeal as moot.
This provision, concerning the rules of appeal procedure, is cited before the final order, justifying the overall appellate procedure.
Although LTF is not explicitly mentioned, the reference to costs in the dispositive refers to the general procedural rules for costs, which in this context is often equivalent to the applicable cantonal/federal cost rule framework, and the order explicitly states that costs will not be levied.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00002 · Lugano 12 marzo 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 presentato da
__________ (rappr. da __________) contro
la sentenza 12 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 ottobre 2000 (inc. n. 266/2000/S) da
__________ (rappr. dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 12 dicembre 2000 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________, succursale di __________, al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 40.- oltre interessi a saldo dell'imposta federale diretta dovuta per il 1997;
che con atto ricorsuale 9 gennaio 2001 __________, succursale di __________, per il tramite del suo ex direttore __________, è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 26 febbraio 2001 l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è avvenuto lo stesso giorno;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia la procedura stessa di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese.
Richiamati gli art. 327 segg. e l'art. 352 CPC
pronuncia: 1. La procedura di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona (inc. n. 266/2000/S della Giudicatura di pace di Giubiasco) è divenuta priva d'oggetto.
§ Di conseguenza il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria