Time-Barred Revision Request Dismissed for Untimely Filing and Improper Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA request for revision of a prior judgment that ordered payment of over 6,700 currency units plus accessories was deemed inadmissible because it was filed substantially past the statutory twenty-day deadline following the notification of the original decision, leading the appellate court to summarily reject the appeal as manifestly time-barred without assessing the merits or soliciting a response from the opposing party, and further noting the request was also improperly submitted in a different language.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 CPC, Art. 117 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 340 segg. CPC, Art. 313 bis CPC; Time-Barred Revision Request Dismissed for Untimely Filing and Improper Language: A request for revision of a prior judgment that ordered payment of over 6,700 currency units plus accessories was deemed inadmissible because it was filed substantially past the statutory twenty-day deadline following the notification of the original decision, leading the appellate court to summarily reject the appeal as manifestly time-barred without assessing the merits or soliciting a response from the opposing party, and further noting the request was also improperly submitted in a different language.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the decision regarding the inadmissibility of the revision application due to being time-barred.
Cited in the reasoning to allow the Chamber to reject the revision application without notifying the counterparty, although this specific article is not explicitly in the dispositive orders, the decision to proceed is based on the procedure described by this article in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC (which is not cited in the dispositive).
Cited in the reasoning regarding the language of the submission, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 313 bis CPC, but not used in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00090 · Lugano 4 dicembre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 agosto 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________ nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante;
che con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________ chiede la revisione del predetto giudizio;
che giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente tardiva;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 340 segg. CPC
pronuncia: 1. La domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quantotardiva.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria