Hospital Claim Remanded Due to Procedural Due Process Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought against a lower court decision that granted a hospital entity a monetary claim for services rendered, as the appellant was unable to attend the hearing due to documented health reasons and thus could not present a defense, which the appellate court found constituted a violation of procedural rights under constitutional provisions, leading the court to uphold the appeal, annul the prior judgment, and remand the case for a new hearing where the parties could fully argue their positions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 lett. b CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 327 lett. e CPC, art. 321 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 64 LTF; Hospital Claim Remanded Due to Procedural Due Process Violation: che per il presente giudizio non si prelevano spese né tassa di giustizia e nemmeno si assegnano indennità alla ricorrente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision justifies the acceptance of the appeal based on the proven inability of the appellant to attend the hearing.
This article was mentioned in the reasoning as the usual remedy for missed deadlines, contrasting with the grounds for using the appeal.
This constitutional provision regarding the right to be heard was cited in the reasoning as the right the appeal seeks to uphold.
This procedural article was cited in the reasoning to support the use of the Cassation appeal as the appropriate remedy in this specific situation.
These articles provided the legal basis for the decision concerning the grounds of the cassation appeal.
Although the text mentions no costs/fees in order 3, the general procedural context of the appeal implicitly relates to the court's general powers, however, following the strict rule, no explicit cost/legal aid provision appears in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00086 · Lugano 19 novembre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 presentato da
__________, __________ contro
la sentenza 22 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 giugno 2001 da
ENTE OSPEDALIERO CANTONALE, Ospedale Regionale di Lugano, Lugano
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 4'875.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 27 giugno 2001 l’Ente Ospedaliero Cantonale ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'875.- a saldo della fattura 6 dicembre 2000 (doc. A) emessa per le prestazioni fornite a quest'ultima dall'Ospedale Regionale di Lugano;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, sulla base della sola documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 5 novembre 2001 __________ insorge contro il predetto giudizio: la ricorrente si duole del fatto di non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza per motivi di salute, impedimento a comprova del quale produce un certificato 26 ottobre 2001 della dott. med. __________;
che dal certificato medico risulta che effettivamente il giorno dell'udienza, 22 ottobre 2001, la ricorrente era impossibilitata a parteciparvi per motivi di salute;
che la restituzione in intero (art. 137 lett. b CPC), unico rimedio offerto dalla procedura per riparare all'avvenuta inosservanza di un termine, non ha potuto essere proposta al segretario assessore poiché questi ha emesso la sua decisione di merito (qui impugnata) il giorno stesso dell'udienza;
che pertanto l'unica possibilità di essere reintegrati nei propri diritti di natura processuale, in particolare di poter esporre le proprie tesi difensive in giudizio (art. 29 cpv. 2 Cost), è costituita dal ricorso contro la sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 321, no. 831): ciò che la convenuta fa con il presente ricorso per cassazione fondato sull'art. 327 lett. e CPC;
che in considerazione della comprovata impossibilità della ricorrente a partecipare all'udienza di contraddittorio e dell'allegata imprevedibilità di tale situazione (che esclude l'eventualità di chiedere il rinvio dell'udienza), il ricorso dev'essere accolto con il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio dopo aver riconvocato le parti per discutere l'istanza;
che alla luce di quanto esposto e considerato che l'irritualità del giudizio avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio, la notifica del ricorso alla controparte perde significato e l'impugnazione può essere senz’altro evasa (CCC
23 giugno 1993 in re P./S.);
che per il presente giudizio non si prelevano spese né tassa di giustizia e nemmeno si assegnano indennità alla ricorrente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 novembre 2001 di __________ è accolto.
2. Lasentenza 22 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata con il conseguente rinvio degli atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
4. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria