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16.2001.00082 • TRAC TI 16.2001.00082 Generato dall'IA

Improper Cassation Treated as Appeal Based on Dispute Value Threshold

Numero d'incarto 16.2001.00082
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision confirming the validity of a lease termination notice, initiating the matter via a request for cassation when the case value, calculated by cumulating the annual rent over the contract's five-year term until the earliest termination date specified (resulting in a dispute value of 15,000), exceeded the threshold for cassation and required an appeal. The court reasoned that since the statutory rules dictated an appeal was the proper remedy for judgments involving lease validity above the specified monetary threshold, the document filed as a cassation appeal must be ex officio treated and transmitted as a valid appeal to the competent appellate chamber, even without an explicit declaration of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 8 CPC, Art. 126 CPC; Improper Cassation Treated as Appeal Based on Dispute Value Threshold: The court reasoned that since the statutory rules dictated an appeal was the proper remedy for judgments involving lease validity above the specified monetary threshold, the document filed as a cassation appeal must be ex officio treated and transmitted as a valid appeal to the competent appellate chamber, even without an explicit declaration of appeal.

Parole chiave

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validità della disdetta di locazione valore litigioso documenti validi soglia del valore litigioso nozione di decisione disdetta immediata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 CPC

The court ordered the transfer of the case to the Second Civil Chamber based on this article.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00082 · Lugano 30 ottobre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 17 ottobre 2001 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 11 giugno 2001 nei confronti di

con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento della decisione 15 maggio 2001 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio che ha dichiarato valida la disdetta del contratto notificata dal convenuto il

18 marzo 2001, domanda respinta dal primo giudice che ha confermato la validità della disdetta;

ricorrente l'istante il quale, con atto ricorsuale 14 ottobre 2001, ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato con il conseguente annullamento della decisione dell'Ufficio di conciliazione,

considerato che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 411 cpv. 1 e 13 LOG);

che secondo l'art. 8 CPC il valore delle controversie sulla validità e sulla continuazione di una locazione si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso;

che nel caso di specie, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 (con inizio al 7 febbraio 2001) prevede la possibilità di disdire il medesimo la prima volta per il 7 febbraio 2006, termine contrattuale al quale il ricorrente intende attenersi contestando la validità della disdetta notificata dal conduttore il 18 marzo 2001;

che siccome la pigione annua pattuita dalle parti ammonta a fr. 3'000.- (cfr. contratto di locazione), il valore litigioso corrisponde a fr. 15'000.-;

che pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 17 ottobre 2001 con la quale il Pretore del Distretto di Vallemaggia si è pronunciato sulla validità della disdetta, rispettivamente sulla durata del rapporto di locazione concluso dalle parti, è l'appello;

che un atto formulato come ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);

che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art.

126 CPC).

Per i quali motivi

decreta: 1. Il ricorso per cassazione 12 ottobre 2001 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.

§. Esso verrà deciso come appello.

2. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria