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16.2001.00053 • TRAC TI 16.2001.00053 Generato dall'IA

Appeal Against Partial Damages Award in Simple Assault Civil Claim Upheld

Numero d'incarto 16.2001.00053
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that partially upheld a victim's civil claims for damages following a criminal conviction for simple assault, where the appellant admitted to physically handling a minor to prevent him from allegedly stealing an item from a market stall. The appellate court rejected the appeal because it was brought as a Cassation appeal, which must be based on a recognized ground for annulment under civil procedure rules, and no such ground was substantiated by the appellant regarding either the awarded legal expenses or the reduced moral damages. The court confirmed that the right to reimbursement for legal fees, even when the injured party receives legal aid, remains a compensable damage, and the assessment of moral damages was not factually challenged sufficiently to warrant reversal.

Regesto Legislator

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Art. 268 cpv. 1 CPP, Art. 327 CPC, Art. 72 cpv. 3 CPP, Art. 72 CPP, Art. 73 CPP, Art. 331 cpv. 1 CPC; Appeal Against Partial Damages Award in Simple Assault Civil Claim Upheld: The appellate court rejected the appeal because it was brought as a Cassation appeal, which must be based on a recognized ground for annulment under civil procedure rules, and no such ground was substantiated by the appellant regarding either the awarded legal expenses or the reduced moral damages. The court confirmed that the right to reimbursement for legal fees, even when the injured party receives legal aid, remains a compensable damage, and the assessment of moral damages was not factually challenged sufficiently to warrant reversal.

Parole chiave

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vie di fatto accertamento dell'ammontare del danno azione parziale spese legali gratuito patrocinio diritti della vittima Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the review criteria for the cassation appeal, upon which the rejection of the appeal is based.

art. 313 bis CPC

This procedural rule allowed the chamber to reject the appeal without notifying the other party because it was manifestly unfounded.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00053 · Lugano 31 agosto 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9/17 luglio 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 9 luglio 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella procedura di opposizione a decreto d'accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni da parte di

__________ (patr. dall'avv. __________)

tendente al pagamento di fr. 3’626.60 a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal giudice penale,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: checon decreto d'accusa 2 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha condannato __________ al pagamento di una multa di fr. 500.–, ritenendolo autore colpevole di lesioni semplici per aver intenzionalmente cagionato un danno alla salute a __________;

che all'origine del procedimento penale vi è l'aggressione subita il 21 ottobre 2000 dall'undicenne __________ che __________, venditore ambulante, ammette di aver malmenato allo scopo di impedirgli di sottrarre una cassetta videogioco dalla sua bancarella durante il mercato di __________, circostanza contestata dal ragazzo che ha negato fosse sua intenzione quella di rubare la cassetta;

che a seguito dell'opposizione interposta da __________ al decreto d'accusa si è svolto il pubblico dibattimento nell'ambito del quale la vittima ha fatto valere pretese risarcitorie per complessivi fr. 5'626.20, di cui fr. 2'626.60 per il pagamento delle spese legali sostenute e fr. 3'000.– a titolo di torto morale;

che con sentenza 9 luglio 2001 il pretore ha confermato il decreto di accusa per quanto attiene alla condanna penale, mentre, in merito alle pretese di parte civile, ha riconosciuto integralmente il pregiudizio relativo al patrocinio legale di __________ (fr. 2'626.60), riducendo invece a fr. 1'000.– l'indennità per torto morale;

che con tempestivo ricorso, trasmesso per competenza a questa Camera dalla Corte di cassazione e di revisione penale (cfr. decreto 26 luglio 2001), __________ è insorto contro il giudizio pretorile in merito al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr. 3'626.60;

che effettivamente, contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, il condannato può ricorrere al Tribunale d'appello nei modi e nelle forme stabiliti dal CPC (art. 268 cpv. 1 CPP), ossia –a seconda dell'importo– con appello o con ricorso per cassazione (Salvioni N., CPP annotato, 1999, art. 268, n. 3);

che, in questo secondo caso, va da sé che l'impugnazione venga decisa in base ai criteri e nei limiti dell'art. 327 CPC, nel senso che essa potrà trovare accoglimento solo in presenza di un motivo di cassazione;

che simile motivo non è nemmeno sostenuto dal ricorrente e tanto meno è oggettivamente riscontrabile in relazione a nessuna delle due poste in discussione;

che in particolare, per quanto riguarda il risarcimento delle spese di patrocinio, poco importa che *i __________ abbiano l'assistenza* *giudiziaria* poiché ciò non esclude il diritto della parte lesa di pretendere il loro pagamento da chi queste spese ha cagionato;

che infatti, secondo l'art. 72 cpv. 3 CPP le spese di patrocinio rimangono a carico della parte civile riservato il diritto alle ripetibili, le quali rientrano nella nozione di danno di cui la parte civile può chiedere la rifusione (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, n. 6 ad art. 72 CPP) e che, qualora la parte civile al beneficio dell'assistenza giudiziaria ottenga il risarcimento integrale delle spese legali quale parte del danno, lo Stato che ha già provveduto al pagamento di queste spese è surrogato in tale risarcimento, e ciò al fine di evitare qualsiasi arricchimento della parte lesa (Salvioni, op. cit., n. 66 ter R92 ad art. 73 CPP);

che per quanto attiene all'indennità per torto morale riconosciuta alla parte lesa in misura di fr. 1'000.–, la contestazione del ricorrente secondo la quale il primo giudice non avrebbe considerato che all'origine della sua reazione vi sarebbe stato il comportamento di __________, è manifestamente infondata avendo il pretore attribuito al ricorrente l'intera responsabilità dell'accaduto, accertamento questo che egli non contesta, come non contesta l'ammontare del torto morale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9/17 luglio 2001 __________ è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria