Former Employee Unpaid Wages Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court ruling that partially granted a former employee's claim for unpaid salary and a bonus, after the employer had attempted to offset the claim with alleged damages resulting from the employee's premature departure following an allegedly untimely notice of termination. The appellate court declared the appeal null and void because, despite an initial filing stating an intent to appeal, the appellant failed to submit any detailed grounds or arguments of fact and law as required by procedural rules for a valid cassation appeal, rendering the submitted document insufficient to meet the threshold for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 cpv. 1 per, Art. 418 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Former Employee Unpaid Wages Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellate court declared the appeal null and void because, despite an initial filing stating an intent to appeal, the appellant failed to submit any detailed grounds or arguments of fact and law as required by procedural rules for a valid cassation appeal, rendering the submitted document insufficient to meet the threshold for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was implicitly used as the basis for finding the appeal void, as the requirements for content were not met.
Cited in the final considerations, this provision governs the costs applicable to the case, leading to the declaration that the judgment is free of fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00050 · Lugano 18 settembre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 4 aprile 2000 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ di __________, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione;
che con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999;
che con scritto 5 luglio 2001 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze";
che contrariamente a quanto preannunciato da __________, entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del ricorso;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente, unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2001 di __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria