Appeal Dismissed for Procedural Defects in Cassation Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court decision that granted a creditor Fr. 1,400 plus accessories for painting work performed, having found the claim sufficiently proven against the debtor who failed to appear and whose objections regarding third-party assumption of the debt were unsubstantiated. The appellate court declared the recourse inadmissible because it failed to state the specific grounds for cassation required by law (Art. 329 CPC) and attempted to introduce new facts and arguments already subject to a time bar, thus upholding the original judgment while finding the appeal itself null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Cassation Claim: 1,400 plus accessories for painting work performed, having found the claim sufficiently proven against the debtor who failed to appear and whose objections regarding third-party assumption of the debt were unsubstantiated. The appellate court declared the recourse inadmissible because it failed to state the specific grounds for cassation required by law (Art. 329 CPC) and attempted to introduce new facts and arguments already subject to a time bar, thus upholding the original judgment while finding the appeal itself null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal framework for the cassation appeal procedure which was ultimately declared null.
Cited as the basis for allocating the costs of the cassation procedure following the nullity of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00045 · Lugano 12 ottobre 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 22 maggio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 marzo 2001 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'400.-- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che -malgrado l'intestazione dell'allegatocon istanza 6 marzo 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'400.- a saldo della fattura emessa il 28 dicembre 1999 per lavori di tinteggio eseguiti per conto di quest'ultimo in un appartamento di __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice, sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto (peraltro assente dal contraddittorio) in uno scritto prodotto dall'istante e secondo il quale le prestazioni oggetto della fatturazione controversa sarebbero state richieste e assunte da una terza persona, non sono state comprovate;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, producendo nel contempo a questa Camera copia di uno scritto 22 giugno 2000 inviato alla controparte;
che con scritto 18 luglio 2001 controparte contesta il contenuto del ricorso;
che il ricorso è irricevibile poiché non contiene le domande di ricorso, né i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), limitandosi a rimproverare all'istante di aver fornito al giudice indicazioni inveritiere;
che comunque le argomentazioni sul merito della vertenza non potrebbero essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che l'accennato scritto 22 giugno 2000 a sostegno dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva affermata dal convenuto, a prescindere dall'assenza di qualsiasi supporto probatorio in tal senso, non può essere preso in considerazione, sia perché è verosimilmente tardivo rispetto al termine di ricorso, sia perché il suo contenuto è stato scientemente escluso dall'allegato ricorsuale;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 13 giugno 2001 di __________ è nullo.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 40.–
fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 30.- a titolo di indennità per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria