Appeal Dismissed for Defective Cassation Grounds in Alimony Execution Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to an execution proceeding initiated to recover arrears in alimony payments owed for a minor child, which had been advanced by a social support office acting based on a credit assignment. The appellate court dismissed the appeal as null because it failed to specify the factual or legal grounds required for a valid cassation appeal, instead merely requesting a new hearing, which is an inadmissible remedy at this stage, thus rendering the filing void under the relevant procedural code provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 372 segg. CPC; Appeal Dismissed for Defective Cassation Grounds in Alimony Execution Dispute: The appellate court dismissed the appeal as null because it failed to specify the factual or legal grounds required for a valid cassation appeal, instead merely requesting a new hearing, which is an inadmissible remedy at this stage, thus rendering the filing void under the relevant procedural code provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared void (nullo) based on this provision because it did not meet the formal requirements for a cassation appeal.
These articles were referenced as the general basis for the cassation procedure being applied by the court.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00043 · Lugano 3 luglio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 14 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 4 aprile 2001 da
__________ rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 aprile 2001 lo __________, per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'278.60 oltre accessori, corrispondenti al saldo degli alimenti arretrati dovuti dall’escusso per la figlia __________ e anticipati a quest’ultima dall’istante;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la legittimazione ad agire dell’istante in virtù della cessione di credito sottoscritta dalla madre di __________ (minorenne, cfr. doc. C), nonché la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza di divorzio 7 maggio 1997 dei coniugi __________ (doc. B), alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che con scritto 15 maggio 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 maggio 2001 del ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Corte le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza;
che la richiesta di una nuova udienza è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 10 maggio 2001;
che quindi il ricorso, che non muove nessun addebito all'operato del primo giudice, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 15 maggio 2001 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria