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16.2001.00038 • TRAC TI 16.2001.00038 Generato dall'IA

Sports Facility Subscription Renewal Dispute Regarding Written Form Requirements

Numero d'incarto 16.2001.00038
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision requiring payment for an automatically renewed sports facility subscription, arguing the contract was void because it lacked the counterparty's signature, which they believed was required under the agreed written form. The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that the signed document was merely an acceptance of general conditions related to an oral lease agreement, not the main contract itself, and thus the stipulation regarding required signatures for written forms (Article 16 CO) did not apply since the parties had not explicitly subjected their main agreement to a written form.

Regesto Legislator

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Art. 16 CO, Art. 13 cpv. 1 CO, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Sports Facility Subscription Renewal Dispute Regarding Written Form Requirements: The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that the signed document was merely an acceptance of general conditions related to an oral lease agreement, not the main contract itself, and thus the stipulation regarding required signatures for written forms (Article 16 CO) did not apply since the parties had not explicitly subjected their main agreement to a written form.

Parole chiave

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requisito della firma parte contraente contratto di locazione diritto dello sport mancato rinnovo del contratto notificazione scritta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles pertain to the general procedure for the appeal in cassation, which is the procedural basis for rejecting the appeal in order 1.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs, which is applied in the ruling concerning the costs of the proceedings in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00038 · Lugano 5 settembre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 maggio 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 11 maggio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 novembre 1999 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'050.35 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 2 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'050.35, importo corrispondente alla rata annua da questa dovuta per l'utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istante, il tutto come risulta dal contratto di abbonamento sottoscritto il 4 ottobre 1996 dalla convenuta e che questa non ha tempestivamente disdetto con il conseguente automatico rinnovo annuale del medesimo (clausola n. 4);

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità del contratto per vizio di forma ai sensi degli art. 13 e 16 CO;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 905.– ritenendo per tale importo giustificata la pretesa dell'istante;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver accertato la nullità del contratto per carenza del presupposto formale di validità del medesimo, non figurandovi la firma dell’istante;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l'art. 16 CO se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna –come è il caso per il contratto di abbonamento sottoscritto dalla convenuta– i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati (cpv. 1);

che se la forma convenuta è quella scritta, è necessaria la firma di tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (cpv. 2, con rinvio all'art. 13 cpv. 1 CO);

che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, detto disposto non trova applicazione nel caso concreto non avendo le parti assoggettato le loro pattuizioni alla forma scritta;

che infatti, a prescindere dalla sua denominazione quale "contratto di abbonamento", il documento sottoscritto il 4 ottobre 1996 dalla convenuta costituisce unicamente, con riferimento alla conclusione di un contratto di locazione delle infrastrutture sportive dell'istante, avvenuta verosimilmente in forma orale,

l'accettazione da parte della convenuta delle condizioni generali e del regolamento del club;

che a comprova di ciò basta riferirsi al fatto che il menzionato documento non indica quali siano le prestazioni dell'istante, dal che si deve dedurre che le parti le hanno discusse in separata sede;

che quindi, stando così le cose, l'assenza della firma dell'istante sul doc. B non può essere censurata e tantomeno può comportare la nullità dell'impegno di pagamento assunto dalla convenuta in questo documento per lei vincolante;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione del

diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto;

che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 maggio 2001 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria