Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2001.00033 • TRAC TI 16.2001.00033 Generato dall'IA

Air Travel Organizer Invoice Dispute Over Payment Proof

Numero d'incarto 16.2001.00033
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court decision that rejected their claim for the balance of an invoice for air travel organization services, as the opposing party had provided uncontested documentation proving payment for all services rendered. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial judge's factual finding of payment was not arbitrary because the appellant failed to contest the appellee's evidence regarding payments made, which included an installment payment prior to the final invoice date, and thus the court was correct in accepting the proven payments as fully discharging the debt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Air Travel Organizer Invoice Dispute Over Payment Proof: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial judge's factual finding of payment was not arbitrary because the appellant failed to contest the appellee's evidence regarding payments made, which included an installment payment prior to the final invoice date, and thus the court was correct in accepting the proven payments as fully discharging the debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova di pagamento pagamenti rateali prestazioni erogate credito in esecuzione fatture fittizie oggetto della lite Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected based on the provisions governing cassation review.

art. 148 CPC

This provision governs the assessment of costs, which are imposed on the losing party.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2001.00033 · Lugano 22 maggio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 maggio 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 30 aprile 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 24 marzo 2001 nei confronti di

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'120.- oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano,

domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 marzo 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'120.- a saldo della fattura 16 settembre 1998 (doc. B) emessa per prestazioni eseguite a favore di quest'ultima, per conto della quale egli risulta aver organizzato trasferimenti aerei;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver pagato tutte le prestazioni fornite dall'istante;

che con sentenza 30 aprile 2001 il segretario assessore ha respinto l'istanza avendo la convenuta comprovato mediante pezze giustificative non contestate dall'istante, l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni ricevute da quest'ultimo;

che con scritto 8 maggio 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provato il saldo della fattura emessa 16 settembre 1998 di complessivi fr. 4'000.- nonostante la convenuta non abbia provato di aver pagato tale cifra in data successiva all'emanazione della fattura, l'acconto di fr. 2'000.- essendogli pervenuto il

14 dicembre 1998;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la valutazione delle prove effettuata dal segretario assessore non può essere considerata arbitraria poiché né di fronte alle allegazioni della convenuta né preso atto della documentazione prodotta a dimostrazione di aver pagato complessivi fr. 9'050.- per cinque voli organizzati dall'istante, quest'ultimo non ha sollevato nessuna contestazione, in particolare non ha sostenuto e tantomeno provato che, nonostante questi pagamenti della convenuta, rimaneva un saldo a suo favore di fr. 2'000.-;

che quindi, in assenza di qualsiasi contestazione delle allegazioni e delle prove documentali prodotte dalla convenuta, la conclusione del primo giudice non può essere considerata arbitraria ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC;

che quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del giudice, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 8 maggio 2001 __________ è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–. sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria