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16.2001.00032 • TRAC TI 16.2001.00032 Generato dall'IA

Card Account Balance Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance and Untimely Filing

Numero d'incarto 16.2001.00032
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that granted a claim for payment of an outstanding balance on a card account, which the defendant failed to contest in the initial proceedings. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission failed to meet the procedural requirements for a civil cassation appeal, lacking specific grounds of appeal against the lower court's ruling and merely complaining about the use of the Italian language in the proceedings, which is permissible under cantonal law, and more critically, because the appeal was filed after the statutory twenty-day deadline following the notification of the initial judgment.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Card Account Balance Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance and Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission failed to meet the procedural requirements for a civil cassation appeal, lacking specific grounds of appeal against the lower court's ruling and merely complaining about the use of the Italian language in the proceedings, which is permissible under cantonal law, and more critically, because the appeal was filed after the statutory twenty-day deadline following the notification of the initial judgment.

Parole chiave

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deposito tardivo decisioni incidentali saldo scoperto notificazione della decisione sentenza civile termine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for establishing that the appeal was time-barred, leading to the decision in order 1.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning to justify the short decision regarding inadmissibility in order 1.

art. 148 CPC

Cited for the basis of imposing costs in order 2.

art. 327 segg. CPC

Cited generally for the procedure leading to the ruling, but order 1 specifically deals with inadmissibility (tardiveness).

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00032 · Lugano 16 maggio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 gennaio 2001 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'655.45 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di __________, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 30 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'655.45 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della carta __________ no. __________rilasciata a quest'ultimo;

che con sentenza 21 febbraio 2001 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 26 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto lo scritto 26 aprile 2001 di __________, non adempie i requisiti sopra menzionati poiché non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice, limitandosi a contestare l’utilizzo da parte di quest'ultimo della lingua italiana a lui sconosciuta;

che per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera dei giudici del Canton Ticino, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975, 302; 1987, 149; DTF

102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);

che l'art. 117 CPC, applicabile alla causa in esame, prescrive l'obbligo che il processo si svolga in lingua italiana;

che comunque il ricorrente nemmeno ha sollevato la questione davanti al primo giudice poiché si è disinteressato del procedimento, pur avendo capito -come ammettedi aver ricevuto scritti dall'autorità giudiziaria che verosimilmente lo concernevano;

che pertanto l'impugnazione in esame dovrebbe essere considerata nulla a causa del suo contenuto;

che anche il presente allegato ricorsuale è steso in lingua tedesca, ciò che in sé potrebbe comportarne la ricevibilità (a prescindere dal suo contenuto) con l'assegnazione di un termine per presentarne traduzione in lingua italiana;

che tuttavia ciò non avviene poiché tale assegnazione di termine ha luogo soltanto se il ricorso è tempestivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 117, m. 7), ciò che non è dato in concreto;

che infatti, giacché il ricorso è proponibile nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza -art. 328 cpv. 1 CPC- avvenuta in concreto il 2 marzo 2001, ossia alla scadenza del termine di giacenza dell'invio raccomandato n. __________contente la sentenza di prima istanza, l'impugnativa del 28 aprile 2001 (data dell'invio postale LSI) è ampiamente tardiva e perciò irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 2001 __________ è irricevibile poiché tardivo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria