Failure to Serve Registered Mail Summons Voids Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court decision awarding a creditor the principal amount claimed plus accessories, arguing a violation of the right to be heard because the court summons sent via registered mail was returned as undelivered, meaning they never participated in the proceedings. The appellate court accepted the appeal, reasoning that when a recipient contests receipt of the postal notice for a registered mail summons and proof to the contrary cannot be established, a proper notification cannot be confirmed, thus constituting a failure of the right to contradict pursuant to relevant procedural rules, rendering the original judgment null and requiring the case to be returned for a new hearing after proper convocation of the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 124 cpv. 2 CPC, Art. 124 cpv. 7 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Failure to Serve Registered Mail Summons Voids Judgment: The appellate court accepted the appeal, reasoning that when a recipient contests receipt of the postal notice for a registered mail summons and proof to the contrary cannot be established, a proper notification cannot be confirmed, thus constituting a failure of the right to contradict pursuant to relevant procedural rules, rendering the original judgment null and requiring the case to be returned for a new hearing after proper convocation of the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision formed the basis for admitting the appeal due to a violation of the right to be heard.
This general reference to the procedural rules for cassation appeals was cited in the motivation for the decision.
This article was cited in the reasoning as a basis, alongside Art. 327 let. e CPC, for nullifying the challenged decision.
This article was invoked in the reasoning to justify admitting the nullity of the decision due to contested notification.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00031 · Lugano 4 luglio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 aprile 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 27 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 21 febbraio 2001 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1'517.15 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 febbraio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'517.15 a saldo della fattura emessa il 6 settembre 1999 per l'incasso dell'IVA da questi dovuta su un acquisto di merce effettuato presso una ditta italiana;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la relativa citazione, mentre nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove ritenendo accertato il credito dell'istante;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 5 marzo 2001, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 21 marzo 2001 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione, né l’invito di ritiro dell'ufficio postale;
che, con riferimento alla pretesa violazione da parte del primo giudice dell'art.
124 cpv. 2 CPC, va rilevato che l'intimazione di un atto giudiziario mediante invio raccomandato è sufficiente per ritenerlo validamente notificato al destinatario (art. 124 cpv. 1 e 5 CPC);
che, se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF
123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 124, m. 1);
che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv. 7 CPC);
che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che è invece irrilevante il ricorso alla notifica mediante usciere che costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC), ciò che non è stato il caso in concreto;
che a dipendenza dell'esito del gravame, diviene priva d'oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali, segnatamente di quella dell'arbitraria valutazione delle prove;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di discussione dell'istanza;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia;
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 aprile 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 marzo 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria