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16.2001.00030 • TRAC TI 16.2001.00030 Generato dall'IA

Enforcement of Foreign Criminal Fine Judgment Upheld Despite Procedural Objections

Numero d'incarto 16.2001.00030
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal sought the definitive rejection of an opposition to debt enforcement proceedings initiated based on a finalized criminal fine judgment from another jurisdiction, with the appellant arguing procedural flaws in the underlying judgment, including a lack of proper representation and alleged violation of the right to be heard. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to properly raise objections concerning the underlying judgment's validity as allowed under enforcement law for foreign judgments, specifically neglecting to specify the legal basis for the required representation in the originating jurisdiction, and further ruled that new claims raised in the appeal were inadmissible, while noting that the judgment served as a direct enforceable title under specific enforcement provisions, bypassing standard civil judgment recognition procedures.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 107 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 81 cpv. 2 LEF, Art. 81 LEF; Enforcement of Foreign Criminal Fine Judgment Upheld Despite Procedural Objections: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to properly raise objections concerning the underlying judgment's validity as allowed under enforcement law for foreign judgments, specifically neglecting to specify the legal basis for the required representation in the originating jurisdiction, and further ruled that new claims raised in the appeal were inadmissible, while noting that the judgment served as a direct enforceable title under specific enforcement provisions, bypassing standard civil judgment recognition procedures.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione di decisioni straniere violazioni delle norme procedurali opposizione titolo esecutivo incompetenza per materia Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 aprile 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.
Art. 107 CPC
che comunque, a titolo abbondanziale, può essere osservata l'inapplicabilità di massima dell'art. 107 CPC nelle procedure sommarie in materia esecutiva, specie nelle procedure di rigetto dell'opposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che, per il rimanente, va anzitutto rilevato che il ricorrente propone per la prima volta in questa sede diverse eccezioni d'ordine e di merito, ovvero in contrasto con l’art. 321 cpv.
Art. 81 cpv. 1 LEF
che giusta l'art. 81 cpv.
Art. 81 cpv. 2 LEF
Inoltre, trattandosi di una sentenza pronunciata in altro Cantone, l'opponente può eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato (art. 81 cpv. 2 LEF);
Art. 81 LEF
23 ad art. 81 LEF), quella in esame può essere sollevata unicamente con riferimento a un eventuale obbligo di rappresentanza imposto dalla legge del Cantone che emana la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op.cit., n.
Art. 510 lett. c CPC
che altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale il giudice di pace avrebbe violato l'art. 510 lett. c CPC;
Art. 510 CPC
che infatti la procedura di delibazione di cui all'art. 510 CPC è esclusa nel caso previsto dall'art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The basis upon which the court decided the merits of the case by rejecting the appeal for cassation.

art. 148 CPC

Applied to impose the costs of the proceedings on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00030 · Lugano 18 luglio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 10 aprile 2001 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 febbraio 2001 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE __________ dell'UEF di Bellinzona;

domanda accolta dal primo giudice;

esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 14 febbraio 2001 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'000.– oltre accessori, corrispondenti a una multa inflitta a quest'ultimo per violazione delle norme della circolazione stradale;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio 2000 della Sezione penale del *Landgericht __________* regolarmente passata in giudicato;

che al contraddittorio del 5 marzo 2001, l'escusso si è opposto all'istanza chiedendo la sospensione della procedura essendo a quel momento pendente il ricorso per cassazione dallo stesso inoltrato contro la sentenza 18 dicembre 2000 del giudice di pace, ricorso che questa Camera ha poi respinto con sentenza 2 aprile 2001*;*

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nell'accennata decisone confederata,ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 aprile 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente lamenta carenze di natura formale e materiale attinenti alla procedura che ha portato all'emanazione della decisione prodotta, nonché all’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che preliminarmente va osservato che la questione della richiesta sospensione del processo, formalmente non decisa ma nei fatti respinta dal Giudice di pace, non è oggetto di nessuna censura in questa sede e pertanto non ha motivo di essere discussa;

che comunque, a titolo abbondanziale, può essere osservata l'inapplicabilità di massima dell'art. 107 CPC nelle procedure sommarie in materia esecutiva, specie nelle procedure di rigetto dell'opposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 107, m. 3);

che, con riferimento al contraddittorio così come verbalizzato il 5 marzo 2001, nemmeno può essere messa in dubbio la salvaguardia del diritto delle parti di essere sentite, dal momento che il convenuto dovrebbe imputare a sé stesso di non aver sollevato eccezioni all'istanza di rigetto dell'opposizione, limitandosi a postulare -senza alcuna garanzia di esito positivola sospensione della procedura;

che, per il rimanente, va anzitutto rilevato che il ricorrente propone per la prima volta in questa sede diverse eccezioni d'ordine e di merito, ovvero in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre solo con l'impugnazione nuovi fatti, prove o eccezioni: ciò che basterebbe per respingere il ricorso;

che comunque la principale censura del ricorrente si fonda sulla circostanza di non essere stato legalmente rappresentato davanti all'autorità giudiziaria urana che ha emesso la decisione 25 gennaio 2000;

che giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata a meno che l'opponente provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto. Inoltre, trattandosi di una sentenza pronunciata in altro Cantone, l'opponente può eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato (art. 81 cpv. 2 LEF);

che comunque, preso atto come il ricorrente non sostenga di non essere stato regolarmente citato dall'autorità confederata (ciò che peraltro sarebbe stato in evidente contrasto con la documentazione agli atti), resterebbe l'eccezione di non essere stato legalmente rappresentato nella stessa circostanza;

che se è vero che le eccezioni di cui all’art. 81 cpv. 2 LEF non devono essere provate ma semplicemente allegate dall’escusso(Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 81 LEF), quella in esame può essere sollevata unicamente con riferimento a un eventuale obbligo di rappresentanza imposto dalla legge del Cantone che emana la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op.cit., n. 29 ad art. 81 LEF);

che nel caso concreto il ricorrente si è limitato a eccepire la carenza di valida rappresentanza senza indicare il motivo per il quale avrebbe dovuto essere rappresentato, né sostenendo l'esistenza di un obbligo di legge in tal senso, così che la censura risulterebbe del tutto infondata;

che altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale il giudice di pace avrebbe violato l'art. 510 lett. c CPC;

che infatti la procedura di delibazione di cui all'art. 510 CPC è esclusa nel caso previsto dall'art. 510bis CPC secondo il quale, ove si tratti di pagamento in denaro, la sentenza di un tribunale confederato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF;

che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, l'art. 510 CPC non si applica nel caso concreto, non trattandosi di ottenere l'esecuzione di una sentenza civile, bensì di una procedura di rigetto dell'opposizione basata su una decisione di condanna al pagamento di una multa;

che infine le "irregolarità" che il ricorrente sostiene essere state commesse in suo danno dalle autorità giudiziarie e di polizia del Canton __________, oltre a non essere motivate, esulano dalle competenze di questa Camera poiché avrebbero semmai dovuto essere oggetto di impugnativa in quel Cantone, così come indicato esplicitamente nel dispositivo della sentenza 25 gennaio 2000. Ciò che vale in particolare anche per la ventilata violazione del

diritto di essere sentito del ricorrente che lamenta il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza da parte della Sezione penale del __________;

che, a fronte dell'inconcludenza delle censure proposte, il ricorso dev'essere respinto, con il carico delle spese e della tassa di giustizia al ricorrente (art. 148 CPC), mentre alla controparte, che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria