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16.2001.00029 • TRAC TI 16.2001.00029 Generato dall'IA

Appeal Regarding Attorney Fee Responsibility and Contractual Silence

Numero d'incarto 16.2001.00029
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that granted an attorney's request for payment of professional fees from the client, despite the client's contention that the fees were explicitly agreed to be the responsibility of her husband, a condition she claimed the attorney tacitly accepted by not responding to a letter stating this arrangement. The appellate court rejected the appeal, first finding that the appellant's procedural claims regarding unexamined evidence were waived by consenting to proceed with the final hearing without further proof, and second, reasoning that in contractual interpretation, silence generally equates to dissent unless circumstances dictate otherwise; thus, the lower court's finding that the attorney was not bound by the client's unilateral proposal regarding fee responsibility—especially given the lack of a formal commitment from the husband—was not an arbitrary or manifest violation of law, upholding the original judgment for the attorney's fees.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 294 cpv. 2 CPC, Art. 119a CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 6 CO; Appeal Regarding Attorney Fee Responsibility and Contractual Silence: The appellate court rejected the appeal, first finding that the appellant's procedural claims regarding unexamined evidence were waived by consenting to proceed with the final hearing without further proof, and second, reasoning that in contractual interpretation, silence generally equates to dissent unless circumstances dictate otherwise; thus, the lower court's finding that the attorney was not bound by the client's unilateral proposal regarding fee responsibility—especially given the lack of a formal commitment from the husband—was not an arbitrary or manifest violation of law, upholding the original judgment for the attorney's fees.

Parole chiave

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audizione delle parti pagamento dell'emolumento interpretazione della sentenza riduzione della mercede d'avvocato dovere di diligenza dell'avvocato decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 CPC
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC.
Art. 327 lett. e CPC
Preliminarmente dev'essere respinta la censura, attinente al diritto delle parti di essere sentite nel processo (art. 327 lett. e CPC), secondo cui il Giudice di pace, a torto, non avrebbe assunto le prove indicate dalla convenuta.
Art. 294 cpv. 2 CPC
Va infatti rilevato che in concreto essa non ha proposto mezzi di prova all'udienza di contraddittorio, ossia nella sede prevista dall'art. 294 cpv. 2 CPC, mentre ora pretende che le indicazioni poste in calce a ogni capoverso del riassunto scritto delle proprie allegazioni di risposta (art.
Art. 119a CPC
2 CPC, mentre ora pretende che le indicazioni poste in calce a ogni capoverso del riassunto scritto delle proprie allegazioni di risposta (art. 119a CPC) valessero come formale proposta di prove.
Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Art. 6 CO
Infatti, la dottrina sorta nell'ambito dell'art. 6 CO precisa che di regola il silenzio a un'offerta comporta il dissenso, mentre la conseguenza contraria è possibile soltanto se sono dati i presupposti indicati esplicitamente dalla norma (Bucher E., in Comm.
Art. 321 CPC
Si tratta infatti oltre che di un fatto nuovo, non addotto in prima sede, e quindi non proponibile nella sede ricorsuale in virtù dell'art. 321 CPC, di un'affermazione contraddetta dalla stessa convenuta al precedente punto 2 del medesimo allegato.
Art. 170 cpv. 2 CPC
A torto, infatti non può essere considerata tale la generica e sommaria contestazione di cui alla premessa dell'allegato di risposta "si contesta integralmente tutto quanto non viene esplicitamente ammesso", ritenuto che l'art. 170 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected because it did not establish any ground for cassation under these provisions.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of procedural costs, which were applied against the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00029 · Lugano 23 luglio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 aprile 2001 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________) contro

la sentenza 5 aprile 2001 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 2001 da

avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'998.30 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 26 febbraio 2001 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'998.30 a saldo della nota emessa l'8 gennaio 2001 per prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultima nell'ambito di una vertenza che la opponeva all'avv. __________ personalmente. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, ossia sostenendo di aver conferito all'istante il mandato di patrocinio all'esplicita condizione che le relative spese venissero fatturate al marito, condizione che sarebbe stata tacitamente accettata dall'istante.

2. Con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza dopo aver accertata la conclusione tra le parti di un contratto di mandato sulla base della procura di patrocinio, sottoscritta dalla convenuta. Ne ha dedotto la legittimazione passiva della stessa parte che non può opporre al legale la comunicazione che il marito si sarebbe assunto gli oneri delle prestazioni professionali litigiose.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non aver assunto le prove dalla stessa indicate nel suo memoriale di risposta, annesso al verbale d'udienza. Nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare il contenuto dello scritto 27 settembre 2000 dell'avv. __________ dal quale si evincerebbe che il conferimento del mandato all'istante era condizionato alla fatturazione delle relative spese e dell'onorario al marito. Sostiene anche di non aver mai ricevuto la nota professionale controversa.

Con osservazioni 18 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del gravame, chiedendo che ne venga dichiarata la temerarietà.

4. Preliminarmente dev'essere respinta la censura, attinente al diritto delle parti di essere sentite nel processo (art. 327 lett. e CPC), secondo cui il Giudice di pace, a torto, non avrebbe assunto le prove indicate dalla convenuta. Va infatti rilevato che in concreto essa non ha proposto mezzi di prova all'udienza di contraddittorio, ossia nella sede prevista dall'art. 294 cpv. 2 CPC, mentre ora pretende che le indicazioni poste in calce a ogni capoverso del riassunto scritto delle proprie allegazioni di risposta (art. 119a CPC) valessero come formale proposta di prove. Ma così non è: sia perché tale non era evidentemente la sua intenzione, tant'è che le accennate indicazioni sono del tutto generiche (così: "testi", "ispezioni", "edizione di documenti"), sia perché i mezzi di prova che figurano negli allegati scritti -cui il riassunto sostitutivo dell'allegazione orale può essere parificatonecessitano di un'esplicita conferma, rappresentando nella sede scritta soltanto una *preannunciazione* dei mezzi di difesa della parte (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 294, n. 782). Ma soprattutto la censura non può essere accolta poiché la stessa convenuta, in chiusura di discussione ha dato il suo consenso a che si procedesse seduta stante al dibattimento finale a dipendenza dell'esplicita ammissione di entrambe le parti che, oltre la documentazione versata agli atti, non vi fosse nessuna prova da assumere. Il che ha creato una situazione processuale tanto chiara da far apparire abusiva del diritto la censura in discussione.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità.

Con particolare riferimento al caso concreto, va ancora precisato che arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi dalla scelta operata solamente se appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

6. Per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, la ricorrente si fonda sulla lettera inviata all'avv. __________ il 27 settembre 2000 dall'avv. __________, precedente patrocinatore della convenuta nella vertenza promossa dall'avv. __________, il quale, trasmettendo all'istante l'incarto, così si esprimeva: *Per quanto attiene le Tue incombenze e i costi di causa, la signora __________ mi prega di confermarTi l'accordo raggiunto stamane, ossia che sarà il signor __________ __________ ad assumerseli integralmente* (doc. 2). Precisazione che si colloca nella fattispecie quasi contemporaneamente al conferimento del mandato all'istante (la procura sottoscritta dalla convenuta porta pure la data del 27 settembre) e alla quale l'avvocato __________ pacificamente non ha dato alcun riscontro. Dal che si potrebbe dedurre, come fa la ricorrente, che tacitamente questi ha espresso il suo consenso non tanto a una pretesa (ma, per quanto risulta, non validamente avvenuta) assunzione di debito da parte del marito della cliente, ma almeno al fatto che questa non avrebbe risposto per le spese di patrocinio che il mandato -ancorché da lei conferitoavrebbe normalmente comportato.

Sennonché, giudicando sul contenuto della pattuizione del mandato di patrocinio e dovendo ricorrere al principio della buona fede per stabilire in via interpretativa se il destinatario di una controfferta (come può essere intesa la proposta della mandante di non voler pagare personalmente il proprio avvocato) dovesse reagire o no alla stessa, la decisione impugnata non può considerarsi arbitraria nel senso indicato al capoverso precedente. Infatti, la dottrina sorta nell'ambito dell'art. 6 CO precisa che di regola il silenzio a un'offerta comporta il dissenso, mentre la conseguenza contraria è possibile soltanto se sono dati i presupposti indicati esplicitamente dalla norma (Bucher E., in Comm. di Basilea, ed. 2, ad art. 6 CO, N. 4).

In concreto, escluso il caso in cui la natura particolare del negozio (mandato d'avvocato) permetta l'accettazione tacita, ossia dal momento che né la validità del patrocinio, né la sua onerosità sono messe in causa ma soltanto a chi dovessero essere caricati gli onorari dell'avvocato, restano da valutare quelle che la legge indica come "circostanze" particolari. Segnatamente la disamina si estende a considerare, da una parte, se l'offerente, tenuto conto delle circostanze e secondo il principio dell'affidamento, potesse avere la certezza che il silenzio della controparte avrebbe significato accettazione, rispettivamente che in caso contrario avrebbe dovuto esserci una reazione e, d'altra parte, se il destinatario (dell'offerta o della controfferta), secondo le circostanza che gli erano o che gli avrebbero dovuto essere note, dovesse rendersi conto che controparte avrebbe interpretato il suo silenzio come accettazione (Bucher, op. cit., ibidem, N. 3;

Guhl / Merz / Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, pag. 116). Tutto ciò per concludere che il giudice, affrontando questa tematica, non è vincolato a precise disposizioni di legge, ma deve valutare -di volta in voltale circostanze (Bucher, op. cit. ibidem, N. 15 e 22): ciò che, ancorché a fronte di decisioni sostanzialmente opinabili, permette solo con estrema difficoltà un intervento di tipo cassatorio. Né può essere disatteso, nel concreto, che la buona fede che deve reggere anche il comportamento dell'offerente (Oftinger, K., Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Zurigo 1969, pag.17) può almeno essere messa in dubbio a carico della ricorrente: sia per la disinvoltura con cui ha offerto all'avvocato la copertura degli onorari ad opera del marito, senza produrre nessun formale impegno da parte di questi, sia perché essa già doveva ragionevolmente essersi resa conto che simile modo di agire avrebbe almeno potuto suscitare difficoltà, tanto che la situazione affatto analoga creatasi nei confronti dell'avv. __________ era sfociata in una vertenza giudiziaria (cfr.

Risposta nella causa OA.00.318 della Pretura del distretto di Lugano, pag. 3).

7. Per quanto riguarda l'entità del credito, non può essere tenuta in conto, né potrebbe avere rilievo, l'affermazione della ricorrente secondo cui non avrebbe mai ricevuto la nota professionale 8 gennaio 2001 che, anzi, avrebbe visto per la prima volta davanti al Giudice di pace (cfr. ricorso ad 7). Si tratta infatti oltre che di un fatto nuovo, non addotto in prima sede, e quindi non proponibile nella sede ricorsuale in virtù dell'art. 321 CPC, di un'affermazione contraddetta dalla stessa convenuta al precedente punto 2 del medesimo allegato.

La ricorrente critica inoltre la decisione del primo giudice laddove ha accertato la mancanza di contestazione della nota professionale. A torto, infatti non può essere considerata tale la generica e sommaria contestazione di cui alla premessa dell'allegato di risposta "si contesta integralmente tutto quanto non viene esplicitamente ammesso", ritenuto che l'art. 170 cpv. 2 CPC impone alla parte convenuta l’obbligo di una puntuale e precisa contestazione dei fatti dell’istanza, pena la loro ammissione (Cocchi / Trezzini, op.cit., art. 170, m. 6).

8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto mentre non può essere accolta la richiesta formulata da controparte di dichiararlo temerario, non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 aprile 2001 __________ è respinto.

2. Le

spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo

carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 150.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria